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Il trasportato dev’essere risarcito subito anche se coinvolto in un sinistro con un’auto straniera
Il trasportato di un mezzo coinvolto in un sinistro, per legge, viene tutelato con “precedenza” per ottenere un risarcimento. L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni nello specifico recita:
“Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”
Ovvero: se è coinvolto in un sinistro per un caso fortuito, è l’assicurazione del conducente dell’auto in cui viaggia a doverlo risarcire. E ciò vale anche se la compagnia di uno dei veicoli coinvolti non aderisca alla CARD.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1161/2020, ribadendo un concetto già espresso in precedenza.
Il caso
Il caso specifico è quello di un sinistro che coinvolge due auto, una italiana e una con targa straniera e compagnia assicurativa che non aderisce alla CARD. Il passeggero trasportato nell’auto italiana subisce un danno e di conseguenza fa domanda di risarcimento alla compagnia assicurativa, la quale però si oppone.
Il motivo dell’opposizione dell’assicurazione italiana è che, dato che l’altra impresa non aveva sottoscritto la CARD, sarebbe stata inattuabile la procedura di compensazione.
Il trasportato ricorre in appello ma sia il Giudice di pace che il Tribunale danno ragione alla compagnia assicurativa.
La pronuncia della corte
Secondo la Corte di Cassazione però l’art. 141 del Codice delle assicurazioni segue il principio della “tutela sociale” e a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti il trasportato ha diritto ad un risarcimento diretto. Quindi anche in questo caso, in cui non c’è possibilità di attuare la CARD tra le due compagnie, il trasportato può ottenere il risarcimento direttamente dall’assicurazione dell’auto in cui si trovava.
La sentenza viene emanata su base di una decisione della Corte di Giustizia Europea che stabilisce, su esatta interpretazione delle direttive in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che la posizione del trasportato venga privilegiata. L’indennizzo, secondo le direttive, è previsto per tutti i danneggiati, salvo che per colui che consapevolmente sale a bordo di un mezzo che circola illegalmente.
La decisione della Corte di Cassazione si basa comunque anche su altri precedenti: pronunce simili sono state emanate con la sentenza n.1279/2019, che trattava un caso con dinamiche simili, e con la sentenza n.16477/2017. Quest’ultima aggiunge anche che il trasportato ha diritto all’indennizzo diretto anche in caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato.