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Il terzo trasportato è sempre risarcito dalla compagnia del vettore

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trasportatoPer alcuni, il titolo di questo articolo può essere catalogato come un ovvietà! Basta leggersi l’art. 141 del codice delle assicurazioni che, per completezza di informazione, recita così:

(Risarcimento del terzo trasportato)

  1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
    2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
    3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
    4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.

Quindi fatto salvo il caso fortuito, sembrerebbe di capire che il danneggiato trasportato a bordo di un veicolo indipendentemente da tutto, avanza la propria richiesta di risarcimento danni  all’impresa di assicurazioni del proprio vettore.  Eppure, chi si occupa in maniera professionale di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, sa bene che l’interpretazione che la quasi totalità delle compagnie assicurative da al dettato dell’art 141 CdA è ben più ristrettiva. Per esempio nei casi in cui il veicolo responsabile del danno rimane non identificato, è sprovvisto di copertura assicurativa o è assicurato con un impresa che non aderisce all’indennizzo diretto o è un veicolo estero. In tutti questi casi viene meno, l’opportunità per la compagnia del vettore di esercitare la rivalsa di cui all’art. 150. E tanto basta per negare il risarcimento e decretare l’inapplicabilità dell’art. 141. Con buona pace peraltro di alcuni giudici che hanno dato loro ragione.

Sembrerebbe invece da una missiva dell’IVASS nei confronti di UNIPOL, pubblicata sul sito di UNARCA, che l’intento del legislatore era quello di tutelare e snellire le procedure di risarcimento per il sempre incolpevole trasportato.

Nello specifico, l’Istituto di Vigilanza asserisce:  “la norma solleva pertanto il terzo trasportato da ogni questione, a lui estranea, di accertamento di responsabilità delle parti coinvolte nel sinistro: ciò ha una particolare evidenza non solo in tutti i casi in cui la dinamica dell’incidente non è chiara, ovvero evidenzi una responsabilità ripartita tra i più conducenti, ma anche allorquando si sia in presenza – come nel caso in esame – di veicoli non identificati, ovvero privi di copertura assicurativa, o, ancora, assicurati con impreso operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi o con targa estera.”

Conclude l’IVASS con l’invito alla compagnia a provvedere alla liquidazione del danno!