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Il sinistro cagionato dal mezzo polifunzionale in cantiere è RCA

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autogruUna interessante pronuncia della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, estesa dal Dott. Marco Rossetti, la nr 24622 di dicembre 2015. Due i concetti che da Piazza Cavour vengono ribaditi e riguardano l’operatività della garanzia assicurativa RC Auto.

Il caso riguarda la domanda di risarcimento danni che i prossimi congiunti di un operaio avevano avanzato nei confronti della RAS (oggi Allianz) allorquando, nell’ottobre del 1991 un autocarro sul quale era montato un braccio meccanico, durante lavori di costruzione di un immobile ed all’interno dei relativo cantiere, urtò i soprastanti cavi dell’alta tensione, e causò in questo modo la morte per folgorazione dell’operaio, che in quel momento stava operando in prossimità dei suddetto braccio meccanico.

I giudici di prime cure del Tribunale di Crotone rigettarono la domanda ritenendo che il cantiere, all’interno del quale il funesto evento si è verificato, non potesse essere considerato luogo pubblico o ad esso equiparato. La Corte di appello riformo la sentenza e la compagnia ricorse per Cassazione, sostenendo con un unico motivo che il sinistro a quo non potesse rientrare nel concetto di “circolazione”.

La questione della qualificazione del luogo di accadimento dell’evento lo aveva già risolto la Corte di Appello sostenendo che il cantiere, pur essendo “privato”, consentiva l’accesso ad un numero indeterminato di soggetti. Ben potendo quindi essere equiparato alla strada pubblica.

Quanto invece alla catalogazione come circolazione del movimento di un braccio meccanico (GRU) durante la “sosta” del veicolo polifunzionale, la Cassazione, richiamando precedenti pronunzie, ha stabilito che:

Quanto alle prime, si deve rilevare che l’assicuratore della r.c.a. deve coprire obbligatoriamente i danni causati dalla “circolazione”, e che la circolazione è definita dal codice della strada come “il movimento, la sosta o la fermata” dei veicolo (art. 3, comma 1, n. 9, d. Igs. 30.4.1992 n. 285). Nel silenzio totale della legge, non può ammettersi che per “movimento del veicolo” debba intendersi solo quello orizzontale dell’intero veicolo. Dal punto di vista della fisica è “movimento” sia lo spostamento del mezzo nel suo complesso, sia lo spostamento delle sue parti. La “interazione funzionale” che, secondo la Allianz, dovrebbe sussistere tra il concetto di circolazione e quello di “spostamento dell’intero veicolo”, oltre a non avere aggancio nella lettera della legge, è interpretazione non consentita dall’ordinamento costituzionale e da quello comunitario. Costituisce infatti ius receptum il principio, già ricordato, secondo cui tutta la disciplina dell’assicurazione della r.c.a. è preordinata al conseguimento di uno scopo: apprestare la maggior tutela possibile alle vittime della strada. Che la tutela della vittima sia stata la finalità principale della legge 24 dicembre 1969 n. 990 è stato affermato, oltre che dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, anche dalla Corte costituzionale, secondo cui il sistema normativo stabilito con la I. n. 990 dei 1969, “ponendo in massimo rilievo la tutela del terzo danneggiato per eventi causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, persegue il raggiungimento delle maggiori garanzie patrimoniali in suo favore. A tale scopo [il legislatore] ha istituito l’assicurazione obbligatoria in materia, ponendo così la norma di ordine pubblico che ogni veicolo o natante deve essere assicurato; e ciò in vista della realizzazione, nel settore, delle esigenze di solidarietà sociale cui l’art. 2 Cost. ha conferito rilevanza costituzionale” (Corte cost., 29-03-1983, n. 77).Il principio di cui si discorre è stato altresì recepito dal diritto comunitario: esso è chiaramente affermato dal II, dal XII e dal XIV Considerando della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.9.2009 (la quale, peraltro, non ha fatto che recepire le norme previgenti nell’ordinamento comunitario sin dal 1972); ed è stato più volte ribadito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (ex permultis, Corte giustizia CE 28-03-1996, Bernáldez, in causa C-129/94, in motivazione; Corte Giustizia CE, sez. I 30 giugno 2005, Candolin, in causa C-537/03; Corte giustizia CE, sez. III, 9 giugno 2011, Lavrador, in causa C-409/09, e Corte giustizia CE, sez. II, 17 marzo 2011, Carvalho Ferreira Santos, in causa C-484/09). Da questo principio di rilievo comunitario e costituzionale discende l’obbligo per il giudice nazionale di interpretare le norme di legge che disciplinano l’assicurazione r.c.a. in modo coerente con esso. E’ dunque evidente che l’interpretazione propugnata dalla Allianz, riducendo sensibilmente la tutela delle vittime, non sarebbe coerente con i princìpi appena ricordati.”