• De iure condito

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ha 10 anni di tempo per l’azione di regresso contro il danneggiante sprovvisto di assicurazione

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cassazioneLo dicono gli ermellini di Piazza Cavour, della III Sezione Civile,  con la sentenza 19 giugno 2013, n.15303, di cui riportiamo la massima:
 
l’impresa designata dal Fondo di garanzia per la vittime della strada, che agisca ai sensi dell’art. 29 della legge n. 990/1969 (oggi art. 292, 1 comma, d. lgs. n. 209 del 2005), non è soggetta al termine di prescrizione biennale, applicabile all’azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale, poiché il suo diritto non è condizionato e non deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, che gli è concessa dalla legge a tale scopo e che è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale.
Ecco invece il testo dell’art 292 del Codice delle Assicurazioni
 
1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 83, comma 1, lettere a), b) e d), ha azione di regresso nei  confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché  degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall’articolo 283, comma 1, lettera c), l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.