• De iure condito

Il fondo di garanzia deve pagare anche in assenza di querela o quando questa è incompleta

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La mancata denuncia o quella incompleta non esclude il risarcimento agli eredi di una vittima di una pirata della strada. Gli ermellini di Piazza Cavour sono stati chiamati ad esprimersi in tal senso, con la recentissima sentenza nr 9939 del 18.06.2010, a seguito della negazione del risarcimento da parte dei giudici di merito. 
La Corte territoriale ritiene infatti che la mancanza di una denunzia completa di tutti i suoi elementi (come nella fattispecie quanto all’indicazione dei teste) comporti di per sé il rigetto della domanda.
La Corte di Cassazione è di tutto altro avviso, e afferma che “la mancata denunzia (ovvero la denunzia incompleta) non può costituire, a priori un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che unita ad altri elementi consente al giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell’azione. Ciò comporta anche che non è consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante.”