• De iure condito

Il danno morale non è compreso nel valore del punto delle tabelle (139 Cda) e va provato e risarcito.

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corte di cassazioneA stabilirlo sono gli ermellini di Piazza Cavour con la pronuncia nr 17209 del 2015. Le motivazioni dei togati non necessitano di commento alcuno e rappresentano una chiara risposta ai dubbi sollevati dalla strampalata pronuncia 235/2014 della Corte Costituzionale:
“In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personaslizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita. Questa impostazione è conforme alla sentenza di questa corte n. 29191del 2008, ove si afferma “l’autonomia ontologica del danno morale”, e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore.

Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danno morale come voce di danno non patrimoniale in agginta al danno biologico previsto dall’art. 139 del codice delle assicurazioni private. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall’allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”.