• De iure condito

Il danno da fermo tecnico va sempre risarcito. Anche in assenza di prova specifica.

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Vettura di cortesia di MGEvidentemente il risarcimento del fermo tecnico è indigesto alle compagne assicurative se, con tanta frequenza, gli ermellini di Piazza Cavour sono chiamati a pronunciarsi sulla sua risarcibilità in assenza di prova specifica.

Spesso le compagnie assicurative respingono il risarcimento di questa voce di danno se, il proprietario del veicolo danneggiato, non dimostra qual è l’utilizzo che fa della vettura, ovvero la necessità di servirsi di un veicolo sostitutivo e fornendo la documentazione fiscale relativa ad un eventuale noleggio.

Ma, anche stavolta, le speranze degli assicuratori si infrangono sulle motivazioni, oramai più che consolidate, granitiche, dei togati della III Sezione Civile, che ci ricordano nella recente pronuncia 13215 del 2015 (richiamando peraltro anche le sentenze 22687/13; 23916/06; 12904/04; 17963/02) che:

il c.d. danno da fermo tecnico, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di un utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore”.