- De iure condito
Il danno catastrofale non è in funzione del danno biologico
A ribadire l’autonomia ontologica del danno morale (nei casi di danno catastrofale) rispetto al danno biologico, professata nelle famose sentenze di San Martino, ci pensa il Dott. Giacomo Travaglino con la pronuncia nr 811 del 2015 della III Sezione Civile della Corte di Cassazione.
A ricorrere al parere degli ermellini sono i congiunti di una vittima della circolazione stradale, i quali si erano visti quantificare, dai giudici di merito, il cosiddetto danno catastrofale, risarcibile iure hereditatis, in misura proporzionale al lieve danno biologico subito. La morte del congiunto sopraggiungeva infatti poco dopo l’evento.
Il ricorso è accolto dalla Cassazione : “ Ricorrono numerosi casi in cui, pur non sussistendo un significativo danno biologico, sussiste invece un rilevante danno morale, ragione per la quale la valutazione del danno morale va operata caso per caso e senza che il danno biologico possa essere un riferimento assoluto. Il caso che occupa rientra tra quelli nei quali il danno morale è altamente significativo anche in presenza di un danno biologico lieve o da liquidarsi in misura lieve. Il motivo è fondato. Con esso si chiede al collegio la riaffermazione e la enunciazione di un principio di diritto del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che, con le sentenze a sezioni unite dell’11 novembre 2008, ha evidenziato, con specifico riferimento a casi come quello di specie, come il danno derivante dalla consapevolezza dell’incombere della propria fine sia del tutto svincolato da quello più propriamente biologico, e postuli una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima.”