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Il contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile

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Contratto assicurativoIl contratto di assicurazione deve essere redatto in modo chiaro e comprensibile. Ne consegue che, al cospetto di clausole polisenso, è inibito al giudice attribuire ad esse un significato pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., ed in particolare quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 c.c..”

Cosi stabiliscono gli ermellini di Piazza Cavour con la sentenza nr 668/2016 della III Sezione Civile a firma del Dott. Rossetti Marco, pubblicata il 18 gennaio scorso.

Questo lo svolgimento del processo:

1. La società Italgasbeton I s.r.l. (olim, Italgasbeton s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la Italgasbeton”) è una società commerciale che ha per oggetto sociale la produzione di calcestruzzo. Essa gestisce uno stabilimento nel Comune di Anagni (FR). A copertura dei danni derivanti dall’esercizio della propria attività la Italgasbeton stipulò un contratto di coassicurazione contro i danni con tre coassicuratori: le società Fondiaria-SAI s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Unipoisai s.p.a., e come tale sarà d’ora innanzi indicata), Allianz s.p.a. e Generali Italia s.p.a.. Il contratto prevedeva che l’eventuale indennizzo dovuto dai coassicuratori in caso di sinistro fosse vincolato a beneficio della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la BNL”), la quale era creditrice della Italgasbeton per avere finanziato la costruzione dello stabilimento di Anagni.

  1. Il 18.7.2007 in quello stabilimento scoppiò un’autoclave per la produzione del calcestruzzo, che provocò danni devastanti e la morte di una persona. La Italgasbeton chiese stragiudizialmente ai tre coassicuratori il pagamento dell’indennizzo dovuti per effetto della polizza con essi stipulata. Dopo lo svolgimento di una perizia contrattuale, nel 2008 i tre coassicuratori convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Italgasbeton s.p.a. e la BNL, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare che i danni causati dallo scoppio non erano indennizzabili, perché provocati da un evento non compreso tra quelli previsti dalla polizza. A fondamento della domanda di accertamento negativo dl proprio obbligo indennitario le società attrici dedussero che il contratto di assicurazione copriva i danni derivati da scoppio causato da “eccesso di pressione”, mentre nel caso concreto lo scoppio fu causato non da eccesso di pressione, ma da un “cedimento strutturale” del meccanismo di chiusura dell’autoclave scoppiata.
  2. La società Italgasbeton si costituì e, oltre a contestare l’indennizzabilità del sinistro, formulò domanda riconvenzionale di condanna delle tre società attrici al pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto.
  3. Anche la Banca Nazionale del Lavoro (d’ora innanzi, per brevità, “la BNL”) si costituì, chiedendo al Tribunale di “condannare le società attrici, qualora venisse accertato (sic] l’indennizzabilità del sinistro verificatosi il 18.7.2007, a versare alla BNL la somma di C 7.400.000 oltre interessi”.
  4. Con sentenza 3.8.2010 n. 18840 il Tribunale di Roma dichiarò che il sinistro era indennizzabile a termini di polizza e condannò gli assicuratori al pagamento dell’indennizzo, quantificato in 6,4 milioni di euro. Il Tribunale, a fondamento della propria decisione, osservò che:

(a) il contratto di coassicurazione copriva i danni causati “da scoppio” di macchinari, quale che ne fosse la causa: e quindi tanto nel caso di scoppi dovuti a pressione eccedente quella normale di esercizio; quanto nel caso di scoppi dovuti a difetto dei materiali;

(b) una diversa interpretazione del contratto di assicurazione non era possibile, perché:

(b’) sarebbe stata incoerente con lo scopo delle parti, che era quello di proteggere l’impianto contro tutti i rischi di scoppio, come si desumeva dal contratto di finanziamento stipulato tra Italgasbeton e BNL, nel quale la prima aveva assunto verso il finanziatore l’obbligo di assicurare l’impianto contro il rischio di scoppi di qualsiasi tipo;

(b”) avrebbe privato di ogni efficacia il contratto, dal momento che se per “scoppio” si fosse inteso solo quello causato da una pressione eccedente quella normale di esercizio, mai nessuno scoppio sarebbe stato indennizzabile: la anomala pressione di esercizio, infatti, costituiva un vizio intrinseco della cosa assicurata, del quale già l’art. 1906 c.c. escludeva l’indennizzabilità. La sentenza del Tribunale venne appellata da tutte le parti.

  1. La Corte d’appello di Roma con sentenza 12.5.2014 n. 3064 accolse il gravame delle tre società assicuratrici, e rigettò di conseguenza tanto la domanda dell’assicurata Italgasbeton, quanto della vincolataria BNL. La Corte d’appello ritenne, in iure, che il lemma “scoppio” usato nella descrizione del rischio assicurato dovesse intendersi secondo il senso comune come “rottura fragorosa dovuta ad un eccesso di pressione dall’interno”; e che il contratto andasse interpretato nel senso che per pressione “eccessiva” del macchinario dovesse intendersi soltanto quella superiore alle capacità di resistenza del macchinario sottoposto a pressione, secondo quanto previsto dal progetto. Accertò, quindi, in facto, che nel caso di specie al momento dello scoppio la pressione all’interno dell’autoclave era inferiore a quella massima consentita; e che la causa dello scoppio fu verosimilmente un deficit strutturale del meccanismo di chiusura dell’autoclave, non una pressione superiore a quella massima tolierata dal macchinario. Concluse che non si era verificato alcun “eccesso di pressione”, come richiesto dal contratto, e che di conseguenza il sinistro non fosse indennizzabile.
  2. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da tutte le parti:

(-) dalla Italgisbeton in via principale sulla base di tre motivi;

(-) dalla BNL in via incidentale sulla base di sette motivi;

(-) dalla Unipolsai, dalla Allianz e dalla Generali in via incidentale condizionata, sulla base di un solo motivo. La Italgasbeíon e la BNL hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale proposto dai tre coassicuratori; questi ultimi e la BNL hanno altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..”