- De iure condito
- Bonus & Malus
- La strada non è una pista
Il comportamento incauto e scorretto del pedone scagiona il conducente investitore.
“La corte territoriale ha fatto corretta applicazione sia della presunzione di responsabilità in capo al conducente, ex art. 2054 primo comma c.c., sia dei limiti di essa, fissati dalla stessa norma, ritenendo, con valutazione in fatto non in questa sede rinnovabile, che il comportamento del pedone fu a tal punto imprevedibile, oltre che imprudente, da rendere l’impatto inevitabile, non consentendo al guidatore dell’autoveicolo neppure la possibilità di una manovra di emergenza.”
Queste le principali motivazioni con cui gli ermellini di Piazza Cavour, con la pronuncia nr 23519 del 17 novembre 2015, hanno respinto il ricorso dei famigliari di un pedone che, nel 1998, attraversava improvvisamente una strada a largo scorrimento, in ora serale, in condizioni di scarsa visibilità e fuori dalla strisce pedonali, parandosi d’improvviso davanti alla vettura investitrice che non poteva pertanto evitarlo. Tale improvviso e improvvido comportamento è risultato tale da escludere la presunzione di responsabilità gravante sul conducente dell’autoveicolo a tutti i giudici di merito e di legittimità aditi.
Di seguito il testo integrale della sentenza:
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 13 ottobre – 17 novembre 2015, n. 23519 Presidente Finocchiaro – Relatore Rubino Svolgimento del processo e motivi della decisione
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Nel 1998 A.R.R., M.C., M.M.S. e M.L. convenivano in giudizio M.P. e la compagnia di….. s.p.a. , chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente stradale del quale era rimasto vittima A.M., figlio e fratello degli attori, investito dalla vettura condotta dal M. mentre tentava di attraversare una strada fuori dalle strisce pedonali. Il contraddittorio veniva integrato nei confronti di … S., proprietaria della vettura. La domanda degli attori veniva rigettata sia in primo che in secondo grado. A.R.R., M.C., M.M.S. hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 2884 del 2013, depositata l’11 luglio 2013, formulando quattro motivi : 1) con il primo denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 350 secondo comma, 291 e 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 per non aver verificato l’integrità del contraddittorio in appello e per non aver dichiarato la contumacia degli appellati M. e S.; 2) con il secondo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 1227 c.c., 190 e 191 c.d.s. e 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per aver erroneamente applicato le norme richiamate in tema di circolazione stradale ed il principio relativo alla presunzione di colpa per aver ritenuto unico responsabile del sinistro il pedone; denunciano altresì la presenza di un vizio di motivazione in ordine alla dinamica con riferimento alla condotta del conducente; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. , nonché l’erronea valutazione dei mezzi di prova acquisiti e la presenza di un vizio di motivazione per aver erroneamente interpretato i mezzi di prova raccolti in contrasto con la ricostruzione effettuata dalla Polstrada; 4) violazione ed errata applicazione degli artt. 112, 115, 342 e 352 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 per omessa pronuncia sull’ultimo motivo di gravame e cioè sulle richieste istruttorie. La ….. Ass.ni s.p.a. resiste con controricorso, le altre parti, regolarmente intimate, non hanno svolto attività difensive. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato. Preliminarmente, va detto che la sentenza impugnata è stata depositata l’11.7.2013, pertanto deve essere applicato il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ., come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 2012 , n. 134, secondo cui è configurabile il vizio di motivazione solo in caso di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Tutti i riferimenti al vizio di motivazione, solo genericamente allegato in riferimento a vari motivi di ricorso, in relazione a punti della decisione che sono stati oggetto di esame e valutazione da parte della Corte d’appello, che riproducono senza peraltro neppure svilupparla una più ampia nozione di vizio di motivazione ormai non più vigente, sono da ritenere inammissibili sulla base dei criteri indicati dalla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053 delle Sezioni Unite di questa Corte. Per quanto concerne i sollevati profili di violazione di legge, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto l’erronea dichiarazione della contumacia di una parte non determina un vizio della sentenza deducibile in cassazione, se non abbia cagionato in concreto alcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva (Cass. S.U. n. 2881 del 2002; Cass. n. 2953 del 2006). Parimenti infondato sembra essere il secondo motivo, che censura la sentenza di merito laddove la corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che dalle risultanze istruttorie emergessero elementi nel comportamento del pedone (che attraversava improvvisamente una strada a largo scorrimento, in ora serale, in condizioni di scarsa visibilità e fuori dalla strisce pedonali, parandosi d’improvviso davanti alla vettura condotta dal M. che non poteva evitarlo) tali da escludere la presunzione di responsabilità gravante sul conducente dell’autoveicolo. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione sia della presunzione di responsabilità in capo al conducente, ex art. 2054 primo comma c.c., sia dei limiti di essa, fissati dalla stessa norma, ritenendo, con valutazione in fatto non in questa sede rinnovabile, che il comportamento del pedone fu a tal punto imprevedibile, oltre che imprudente, da rendere l’impatto inevitabile, non consentendo al guidatore dell’autoveicolo neppure la possibilità di una manovra di emergenza. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto si traduce in una censura in fatto,non consentita, sulla valutazione delle prove, ed è anche carente sotto il profilo dell’autosufficienza perché non richiama i passi del rapporto rispetto ai quali la sentenza si sarebbe posta in contraddizione o che avrebbe trascurato nell’affermare l’esclusiva responsabilità del pedone. Anche il quarto motivo è inammissibile, perché il ricorrente si duole della mancata ammissione di alcuni mezzi istruttori, ma non precisa neppure quali essi siano, non li riproduce e non evidenzia né consente a questa Corte di valutare quale rilevanza essi avrebbero potuto spiegare ai fini della decisione sul merito della controversia. La decisione impugnata resiste, in definitiva, alle critiche formulate da parte ricorrente”. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminata la memoria dei ricorrenti – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa. Il ricorso va pertanto rigettato per i motivi esposti. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della contro ricorrente, liquidate in € 4.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali. Ai sensi dell’art.13 co. 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte deli ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.