- La strada non è una pista
- MGMAG
Il ciclista non è un pedone. Pioggia di multe ai ciclisti a Padova
Il ciclista non è un pedone è il titolo di un articolo del nostro MGMag di dicembre del 2015, con il quale tentavamo di fare chiarezza sul comportamento che il ciclista deve tenere quando è in sella al proprio velocipede. Partendo dalla definizione che il codice della strada da della bici: veicolo. E in quanto tale deve attenersi a tutte le prescrizioni che lo stesso codice prevede per i veicoli circolanti sulle pubbliche strade.
Non può circolare contromano quindi, o attraversare sulle strisce pedonali in sella e via discorrendo.
Lo stesso comune di Padova aveva sensibilizzato la cittadinanza distribuendo un decalogo con le regole di comportamento e le relative multe per chi le trasgrediva. Ora il tempo per la tolleranza pare sia finito e in soli due giorni gli agenti della Polizia Locale hanno elevato quindici contravvenzioni tra via Roma e via San Francesco, come si legge in questo articolo de il Mattino.
Di seguito invece il testo del nostro articolo:
Regole di comportamento – Il ciclista non è un pedone
Spesso chi girà per la città in sella alla propria bici crede di avere le stesse regole di comportamento e gli stessi diritti del pedone. Ma non è proprio così.
L’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto è sempre maggiore, soprattutto col bel tempo. E’ piacevole, salutare, rispettoso dell’ambiente ed economico. L’Italia, che in una classifica europea si colloca al quinto posto per nr di bici/abitanti (dietro a Paesi Bassi, Danimarca, Germania e Svezia), conta 25 milioni di bici con una percorrenza media per abitante di 168 km annui.
Un fenomeno dai numeri importanti tanto da spingere l’ intensificazione della realizzazione di piste ciclabili per salvaguardare la sicurezza dei ciclisti sulle strade urbane ed extraurbane. La pista ciclabile pura o promiscua (quando è condivisa con i pedoni) è una “parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi”, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada all’art. 3 punto 39. Quindi la pista ciclabile è un percorso protetto, riservato alla circolazione dei velocipedi, dove il traffico motorizzato è escluso ai fini della sicurezza stradale.
Ma come deve avvenire la circolazione delle bici al di fuori delle piste ciclabili? Sulle strisce pedonali il ciclista può attraversare in sella alla bici? Può procedere contromano?
Alcuni riferimenti li troviamo nell’art 182 del Codice della Strada, che detta le regole di comportamento: i ciclisti devono viaggiare su una fila unica al margine destro della carreggiata; devono avere le mani libere e non trasportare passeggeri, fatto salvo l’utilizzo di velocipedi omologati; non possono trainare ed essere trainati da altro veicolo o animale; devono servirsi delle piste ciclabili quando presenti e indossare giubbetti catarifrangenti prima dell’alba e dopo il tramonto, fuori dai centri urbani e nelle gallerie.
Importante è la previsione del comma IV del citato articolo che recita: “i ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.”
Questo comma è illuminante e racchiude in sé tutte le risposte che cercavamo. Ci dice innanzitutto che l’attraversamento sulle strisce pedonali “cioè riservate ai pedoni”, deve essere effettuato smontando dalla sella e spingendo la bici a mano. In questo caso, e solo in questo caso, il ciclista ritorna “pedone”. Ma la cosa più importante è che il codice della strada definisce la bicicletta “veicolo”. Ecco svelato l’arcano. La bici è un veicolo. Lo stabilisce il codice civile all’art. 47, comma 1 lettera c.
Pertanto la bicicletta è assoggettata a tutte le altre prescrizioni previste dal codice della strada per qualsiasi altro veicolo. Non si può circolare contromano – opportunità riservata ai pedoni – (fatta salva una piccola deroga concessa qualche anno fa da un parere del Ministero dei Trasporti, che però essendo soggetta ad interpretazione è meglio non considerare), deve concedere la precedenza e rispettare gli stop ove prescritti, rispettare i limiti di velocità e ogni altra indicazione proveniente dalla segnaletica verticale e orizzontale. Come una macchina o una moto. Dulcis in fundo , il ciclista non può guidare la bici in stato di ebrezza o di alterazione psicofisica, rischia il ritiro della patente, se ce l’ha!
Codice della Strada – Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
- I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.
- I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
- Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
- I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
- È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.
- I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.
- Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
- Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.
- I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 . La sanzione è da euro 41 a euro 168 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
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Codice della Strada : Art. 3. Definizioni stradali e di traffico.
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
….. [omissis]
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
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Codice della strada – Art. 47. Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
………[omissis]
Codice della strada – Art. 50. Velocipedi.
- I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
Focus
Guida la bici in stato di ebrezza: le sanzioni, anche penali, sono le stesse
“Il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale; e tanto, al di là della circostanza costituita dall’eventuale concreta inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato (come, ad es., della sospensione della patente di guida), in forza del principio generale che esclude l’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale) a chi li abbia commessi conducendo veicoli (come una bicicletta) per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (cfr., ex plurimis, Sez. Un., Sentenza n. 12316 del 30/01/2002, Rv. 221039).”
Così stabiliscono gli ermellini della IV sezione penale della Suprema Corte di Cassazione. A ricorrere alla legittimità degli ermellini era il conducente ebro (tasso alcolemico pari a 1,97 e 2,23 g/l) di una bicicletta, condannato dal Tribunale di Brescia alla pena di due mesi e venti giorni di arresto ed euro 800,00 di ammenda, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica nell’agosto del 2010 nel comune di Milano. La Corte di appello bresciana a poi integralmente confermato la pronuncia di primo grado.
L’orientamento della Corte di Cassazione appare corretto anche alla luce dell’inquadramento del velocipede come “veicolo” da parte del codice della strada.