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Il 21 settembre il DDL concorrenza approda in Aula

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aula_emiciclioIl 21 settembre il DDL concorrenza approda in Aula dopo aver ricevuto l’ok da parte delle Commissioni Finanze e Attività produttive. Molti gli emendamenti approvati in sede referente che hanno smussato gli angoli del provvedimento salvaguardando con maggiore coerenza sia la libera concorrenza nel mercato delle autoriparazioni che i diritti dei danneggiati che hanno subito lesioni a seguito di incidenti stradali.

Soppressa fortunatamente l’opportunità di rinuncia alla cessione del credito, l’obbligatorietà del risarcimento in forma specifica e il risarcimento per equivalente se il danneggiato portava a riparare la propria auto in una carrozzeria fuori dal circuito di quelle invise alla compagnia. I testi oculari saranno validi solo se indicati nella richiesta di risarcimento danni e non già se indicati solo nella denuncia di sinistro come prevedeva ab origine il testo del Decreto.

Ahinoi, sul fronte della RCA Auto è rimasto inalterato l’articolo che conferiva, alle risultanze della scatola nera, il titolo di piena prova nel procedimento civile. Il ché è tecnicamente aberrante.

Quanto al risarcimento delle lesioni si registra qualche miglioria al testo originario. Si invoca, come del resto era giusto , la redazione della tabella unica nazionale per le macro lesioni che però, secondo gli approvati emendamenti dovrà essere redatta tenendo conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Quindi con ispirazione alle tabelle del tribunale di Milano. Riabilitato anche il risarcimento del danno morale e chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo (ad eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione: emendamento approvato dalle Commissioni).

Vedremo cosa succederà ora alle Camere.

Di seguito le modifiche che sono state apportate e pubblicate nel Dossier presente sul sito della Camera dei Deputati (del quale riporto uno stralcio significativo per la vs attività):

“Assicurazioni e fondi pensione Il Capo II del disegno di legge reca norme in materia di assicurazioni e fondi pensioni. In linea generale, il disegno di legge recepisce le proposte contenute dalla segnalazione dell’AGCM, in alcuni casi introducendo norme di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione. Si interviene in primo luogo sulla disciplina dell’obbligo a contrarre (in materia di RC Auto): se dalla verifica dei dati risultanti dall’attestato di rischio, dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa, risultano informazioni non corrette o non veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate (articolo 2). Nel corso dell’esame parlamentare è stata elevata la sanzione prevista in caso di rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre. Sono previsti specifici obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto. Se il consumatore alla stipula del contratto accetta una o più condizioni determinate dalla legge, ha diritto ad uno sconto significativo del prezzo della polizza. Tali condizioni riguardano: 1. l’ispezione del veicolo; 2. l’installazione della scatola nera; 3. l’installazione di un meccanismo che impedisce l’avvio del motore per elevato tasso alcolemico del conducente. Nel corso dell’esame parlamentare sono state soppresse le ulteriori condizioni riguardanti la rinuncia alla cessione del credito, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate, il risarcimento per equivalente nei limiti di quanto previsto per le carrozzerie convenzionate. Con le modifiche apportate in sede referente i costi di installazione delle scatole nere sono stati posti a carico dell’impresa di assicurazione, mentre nel testo originario erano a carico dell’assicurato (articolo 3). Nel caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di uno dei meccanismi citati, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili, salvo che si dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Deve inoltre essere garantita l’interoperabilità e la portabilità delle scatole nere nel caso di passaggio ad una diversa compagnia assicurativa; si prevede l’emanazione di norme volte a garantire lo standard tecnologico per la gestione dei dati delle scatole nere e per la loro interoperabilità. In caso di violazione, da parte delle compagnie, delle norme sulla interoperabilità è stabilita una sanzione amministrativa di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo. Le imprese assicurative devono trattare i dati raccolti con le scatole nere nel rispetto della normativa sulla privacy. In caso di manomissione della scatola nera, l’assicurato perde la riduzione del premio ed è sottoposto alle eventuali sanzioni penali (articolo 8). Nel caso di clausola bonus-malus, la variazione del premio deve essere indicata in valore assoluto e in percentuale nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo (articolo 4). Nel caso di assegnazione della stessa classe di merito di un familiare convivente, deve essere garantita la parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto. In caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l’assicurato faccia installare la scatola nera (articolo 5). Sono introdotte norme volte a contrastare la prassi dei cd. testimoni di comodo: è stata soppressa l’originaria disposizione che prevedeva che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve essere comunicata entro il termine della denuncia di sinistro. Si prevede, invece, che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 (come previsto anche nel testo originario), dall’invito alla stipula della negoziazione assistita, ovvero, qualora sia intervenuta specifica richiesta di indicazione dei testimoni da parte dell’assicurazione, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla denuncia di sinistro, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. (articolo 6). Il nuovo articolo 6-bis affida all’IVASS il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nell’apposita banca dati dalle imprese di assicurazione, per assicurare l’omogeneità dei criteri di trattamento; l’IVASS deve altresì redigere apposita relazione all’esito di tale verifica, le cui risultanze sono considerate anche per definire la significatività degli sconti sulle polizze. Si affida altresì all’IVASS il compito di definire una percentuale di sconto minima, in favore di contraenti che risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni, a condizione che abbiano installato meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo (cd. scatola nera); sono indicati altresì i criteri per la determinazione di tale percentuale di sconto, allo scopo di avvicinare il trattamento del predetto contraente ai soggetti, aventi le medesime caratteristiche, residenti in regioni con tassi di sinistrosità inferiori rispetto alla media nazionale. È ribadita la necessità che il Governo emani tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, per le macrolesioni e le microlesioni; si prevede l’unificazione nel danno non patrimoniale delle varie voci di danno (biologico, morale ed esistenziale). Le Commissioni hanno approvato un emendamento volto a garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. L’ammontare complessivo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. In sede referente è stato previsto che, con riferimento alla tabella delle macrolesioni, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto. Considerando tale valorizzazione del risarcimento del danno morale, la personalizzazione del risarcimento attribuita alla discrezionalità del giudice è diminuita dal quaranta al trenta per cento ed è limitata al solo danno biologico. La tabella unica nazionale è redatta tenendo conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo (ad eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione: emendamento approvato dalle Commissioni) (articolo 7). Per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: 2 dall’archivio informatico integrato dell’IVASS; dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti); dalla perizia, qualora risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (articolo 9). Sono previsti modalità e limiti del risarcimento nei casi di cessione del credito e di risarcimento in forma specifica; tra l’altro si prevede che, in caso di cessione del credito all’impresa di autoriparazione, la somma da corrispondere a titolo di rimborso sia versata solo a fronte di presentazione della fattura. Sono introdotte disposizioni volte a garantire al danneggiato diverso dall’assicurato (la parte senza colpa nel sinistro) la possibilità di scegliere un autoriparatore di propria fiducia ovvero di non far riparare il veicolo. Se l’assicurato ha sottoscritto la clausola per il risarcimento in forma specifica, mantiene comunque il diritto al risarcimento per equivalente in tutti i casi in cui i costi di riparazione siano superiori al valore di mercato del bene: la somma da corrispondere deve essere equivalente al valore di mercato, incrementato delle eventuali spese di demolizione e di immatricolazione di un altro veicolo (articolo 10). Il principio della durata annuale del contratto RC auto e del divieto di rinnovo tacito si applica, a richiesta dell’assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente) (articolo 11). Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l’assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a “errori” del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa (articolo 12). Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), che non devono essere inferiori a 15 milioni di euro per sinistro, in luogo dei 10 milioni previsti dal disegno di legge originario. Con riferimento al sistema del risarcimento diretto, si prevede che l’IVASS, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della disposizione in esame, proceda alla revisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora tale criterio non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi. L’archivio informatico integrato dell’IVASS sarà connesso anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia e, a seguito della modifica approvata dalle Commissioni, con ulteriori archivi: carichi pendenti, anagrafe tributaria, anagrafe nazionale, casellario infortuni Inail. L’archivio potrà essere consultato anche dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (articolo 13). L’articolo 15 contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione. Nel corso dell’esame parlamentare è stata soppressa la disposizione del disegno di legge che consentiva alle forme pensionistiche complementari con soggettività giuridica e che operano secondo il principio della contribuzione definita di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Sono abbreviati i termini per l’anticipo dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, che sono erogabili in caso di inoccupazione superiore a 24 mesi (in luogo degli attuali 48) e con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. Nel corso dell’esame parlamentare l’anticipo massimo è stato riportato da 10 a 5 anni, come attualmente previsto dalla legislazione vigente. In merito al regime fiscale dei riscatti si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell’attività lavorativa, dall’invalidità permanente o dalla morte dell’iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. Si stabilisce che il diritto del lavoratore al versamento del T.F.R. maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro alla forma pensionistica prescelta non è più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.”

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