• De iure condito

Dislivello sul tombino? Il comune deve pagare

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tombino
La Corte di Cassazione con la sentenza nr 7035 del 29 novembre 2011 e depositata il 09 maggio 2012 torna a parlare di responsabilità della pubblica amministrazione. Gli ermellini devono valutare se la responsabilità della caduta di una ciclista, a bordo del proprio velocipede, a causa di un dislivello di 6 cm tra manto stradale e tombino, può essere ascritta al comune in solido con l’azienda idrica.
 
Dal “palazzaccio” di Piazza Cavour ci fanno sapere che : “ va infatti ribadito che l’impossibilità della custodia non sussiste quando l’evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che, posto all’interno della perimetrazione del centro abitato, era adibita al pubblico transito di persone e veicoli e che incombe sul Comune, che pertanto ne conserva la custodia (Cass. 12425 del 2008), apporre o controllare che l’appaltatore apponga se in tal senso è il relativo contratto, adeguata segnalazione a tutela della sicurezza degli utenti a norma degli artt. 8 e 14, quindicesimo comma, D.P.R. 393 del 1959, applicabili ratione temporis  (“chi compie lavori o la depositi sulle strade deve: a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito; b) delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi; c) collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse; d) mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in casi di scarsa visibilità, fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza, indicando “le direzioni, escluse al traffico, ostacoli sulla carreggiata”, diversamente dovendo rispondere, ancorché unitamente all’appaltatore, dei danni derivati a terzi.