• De iure condito

De iure condito: “non sono opponibili ai danneggiati eccezioni derivanti dalla polizza”.

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assicurazione targa provaCi occupiamo oggi del contenuto della sentenza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione nr 18308 del 27/08/2014. Il caso riguarda la richiesta di risarcimento danni avanzata iure proprio dai congiunti di un soggetto deceduto in un incidente stradale. L’auto a bordo del quale viaggiava in qualità di trasportato finisce fuori strada, a causa della stato di ebrezza del suo conducente – peraltro sprovvisto al momento della regolare patente di guida perché sequestrata – , arrestando la corsa contro un muro ed un palo della luce. La peculiarità del caso risiede nel fatto che il trasportato deceduto era anche proprietario e assicurato del veicolo. E che, aveva, pur consapevole dello stato di alterazione psicofisica, concesso al suo amico la guida della vettura.
 
E’ noto che la copertura assicurativa per la circolazione dei veicoli è inoperativa allorquando alla guida si trovi un conducente in stato di ebrezza, che abbia assunto sostante stupefacenti o sprovvisto del regolare permesso di guida. E proprio su tale assunto si fondava la negazione del risarcimento ai congiunti del danno patrimoniale da parte dei giudici della Corte di Appello di Lecce.
 
Gli ermellini di Piazza Cavour ci ricordano invece che:
 
Va al riguardo anzitutto osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli prevedente l’inoperatività della garanzia nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona non munita della prescritta patente di guida è inopponibile, trattandosi di eccezione derivante dal contratto, dall’assicuratore al terzo danneggiatoche si avvalga nei suoi confronti dell’azione diretta per il risarcimento ai sensi dell’art. 18 L. n. 990 del 1969. Stante l’impronta pubblicistica dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti, tale norma sancisce invero l’autonomia del diritto del terzo danneggiato rispetto al diritto dell’assicurato danneggiante nei rispettivi rapporti con l’assicuratore, salva la rivalsa di quest’ultimo, quando abbia risarcito il danno nei confronti dell’assicurato”.
 
Orbene il suindicato principio trova senz’altro applicazione anche allorquando come nella specie il trasportato, deceduto all’esito di sinistro stradale cagionato – in tutto o in parte – da conducente che si trovi in una delle condizioni previste dalla clausola contrattuale di inoperatività della polizza, fosse anche proprietario dell’autovettura, nonché titolare del contratto di relativa assicurazione per la r.c.a. e i suoi congiunti facciano valere danni subiti iure proprio..”