• De iure condito

De iure condito: “il risarcimento del danno non patrimoniale va commisurato alla vita reale del danneggiato”.

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giudizio
Cosi confermano gli ermellini di Piazza Cavour con la sentenza nr 19864 del 22 settembre 2014. Il caso riguardava il risarcimento di un danno da responsabilità professionale medica, dovuto a imperizie nella gestione del parto e assistenza post parto.  Il risarcimento del danno non patrimoniale, è stato proporzionalmente diminuito dai giudici di merito, in base alla reale durata della vita del piccolo malcapitato, rifacendosi al principio ispiratore di un’altra nota sentenza della stessa corte la 26973 del 2008 (una delle 4 gemelle ai più note come le “Sentenze di San Martino” ).
 
Di seguito le motivazioni dei togati:
 
INFONDATI risultano il secondo ed il terzo motivo nella parte in cui impugnano la cd riduzione del danno, sostenendo che il considerare nel quantum il danno reale, come danno permanente che dura quanto dura la vita del menomato, implica la violazione del principio primo, costituzionalmente protetto, della personalizzazione del danno.
Le sezioni unite civili della CASSAZIONE, nella sentenza 11 novembre 2008 n.26973, nel preambolo sistematico, ai punti 4.8 e 4.9 stabiliscono due principi che si integrano logicamente, il primo, generale, secondo cui il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, e la persona è l’essere vivente che viene leso, anche mortalmente, ed il secondo principio di coerenza esprime la necessità che il risarcimento equo del danno ingiusto non ecceda il danno reale.
In questo senso il principio di personalizzazione è intrinseco od ontologicamente conformato alla lesione della salute come circostanziata e valutata nella sua gravità secondo i criteri della medicina legale e della scienza medica, mentre il criterio del contenimento, ad evitare generose liquidazioni, appare come criterio estrinseco, che è diretto ad evitare proprio nel campo della categoria del danno non patrimoniale l’introduzione di voci atipiche che ampliano la tutela, senza alcun riferimento ad interessi della persona o a beni della vita rilevanti.
Orbene nella fattispecie in esame il delimitare alla vita reale la misura del danno non patrimoniale, non attiene alla personalizzazione, ma ad un dato obbiettivo, che influisce sul quantum, mentre altri aspetti di questa vita menomata possono venire in considerazione se dedotti e provati, e non solo per la vittima primaria ma come danno parentale.
IN QUESTO senso i quesiti proposti non valgono ad evidenziare né errores in iudicando né vizi della motivazione e dunque resta ferma la valutazione dei giudici del merito, nell’ambito di una valutazione equitativa e circostanziata, che non ha compresso il principio primo della personalizzazione.”