- De iure condito
Ddl concorrenza: novità per i testimoni di incidenti stradali
Il ddl concorrenza che è stato recentemente approvato dal Senato prevede importanti novità riguardanti l’identificazione dei testimoni di incidenti stradali, aggiungendo, se il testo del ddl dovesse rimanere questo, 3 commi all’art. 135 del codice delle assicurazioni private.
Art. 6 – Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose
L’articolo 6 del disegno di legge nella versione attuale inserisce quindi dei limiti, esclusivamente per i sinistri con soli danni a cose, alla presentazione dei testimoni, che dovranno essere identificati immediatamente. In caso contrario sarà inammissibile la prova testimoniale per un eventuale ricorso o richiesta nei confronti della compagnia assicurativa.
L’identificazione dei testimoni dovrà quindi essere fatta in alternativa:
- Con la richiesta di risarcimento
- Con l’invito alla stipula di negoziazione assistita
- In risposta alla richiesta della compagnia assicuratrice, in caso non venga fatta nei due casi precedenti.
Nell’ultimo caso l’impresa di assicurazione dovrà richiedere l’identità dei testimoni entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro, a cui bisognerà rispondere entro ulteriori 60 giorni indicando i dati dei testimoni. La mancanza di risposta entro i termini indicati comporta l’inammissibilità di prove testimoniali identificate successivamente.
Un’ulteriore stretta sulla produzione di testimonianze arriva dal comma 3-quater, che prevede che il giudice segnali alla Procura della Repubblica il testimone che ha rivestito tale ruolo in altre 3 cause negli ultimi 5 anni.
A detta dei legislatori questi provvedimenti sono presi per combattere il fenomeno delle truffe ai danni delle compagnie assicurative, spesso messe a segno utilizzando finti testimoni. Dall’altra parte invece ci sono i consumatori e l’OUA (Organismo Unitario Avvocatura) che vedono queste novità come “una trappola per i danneggiati”: diventerebbe ancora più difficile per i privati cittadini, senza le competenze tecniche e magari anche senza la giusta assistenza, vedere riconosciuti i propri diritti da un’impresa assicuratrice.