• De iure condito

Danno punitivo per pinocchio che ricorre in Cassazione

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pinocchioLa Corte di Cassazione utilizza ratione temporis la novella del IV comma dell’art. 385 c.p.c. (abrogato dall’art. 46 comma 20, della legge 69/2009), e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente oltre alle spese di lite anche l’ulteriore somma di € 5.000,00 a titolo di “danno punitivo”.

La pronuncia è la 3376 del 2016 della III Sezione Civile, Dott. Marco Rossetti Relatore Consigliere.

Il caso riguarda un automobilista che chiedeva il risarcimento delle lesioni patite, a suo dire, in conseguenza di un incidente stradale. Le richieste venivano rigettate dai giudici di prime cure che concludevano per l’incompatibilità dei danni lamentati con l’evento. Lapidaria e dello stesso segno anche la conclusione cui giunge la Corte di Cassazione, rinvenendo altresì profili di colpa grave nell’atteggiamento del ricorrente.

Cosi motivano gli Ermellini del Palazzaccio: “Ora, ritiene questa Corte che proporre ricorsi per cassazione dai contenuti così distanti per un verso dal diritto vivente, per altro verso dai precetti del codice di rito come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite, costituisca di per sé un indice della colpa grave del ricorrente. Agire o resistere in giudizio con colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta.”