• De iure condito

Danno patrimoniale: reddito basso o triplo della pensione sociale?

2 minuti

giudizioIl caso riguarda la vittima di un incidente stradale che richiedeva, tra gli altri, anche il ristoro del pregiudizio patrimoniale. I giudici di prime cure condannavano i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale subito, utilizzando quale base di calcolo il più alto tra i redditi degli ultimi tre anni, secondo quanto previsto dall’art. 137 del Codice delle Assicurazioni. Il danneggiato ricorreva per Cassazione sostenendo che nel caso in cui il reddito fosse più basso del triplo della pensione sociale è quest’ultimo parametro a dover essere utilizzato per il calcolo.

Di diverso avviso il Dott. Marco Rossetti relatore dell’ordinanza nr 8896/2016 della VI Sezione Civile pubblicata lo scorso 4 maggio. In questo modo – statuisce il Giudice – si trasformerebbe il risarcimento in indennizzo.

Queste le motivazioni:

Il sistema previsto dall’art. 137 cod. ass. infatti, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, si compendia nelle tre seguenti possibilità:

(a) se la vittima ha un reddito da lavoro, è quest’ultimo che va posto a base del calcolo;

(b) se la vittima non ha un reddito da lavoro, è il triplo della pensione sociale che va posto a base del calcolo;

(c) se la vittima ha un reddito da lavoro saltuario, è il triplo della pensione sociale che va posto a base del calcolo”.

Nel nostro caso ricorre l’ipotesi sub (a), sicché correttamente la Corte d’appello ha liquidato il danno in base al reddito effettivo della vittima.

3.1 La conclusione che precede non muta peri l solo fatto che la vittima, essendo un lavoratore ancora giovane, avrebbe potuto legittimamente attendersi, se fosse rimasta sana, un incremento del reddito de die in diem. La circostanza che il reddito goduto dalla vittima al momento dell’infortunio sarebbe potuto aumentare in futuro, se non si fosse verificato il sinistro, va infatti tenuta presente dal giudice al momento della liquidazione del danno, opportunamente aumentando il reddito da porre a base del calcolo (principio costante: la sentenza capostipite è rappresentata da Sez 3, Sentenza n. 8177 del 06/10/1994, RV 488020).”