• La strada non è una pista

Cintura… di sicurezza e responsabilità!

10 minuti

Indossare la cintura di sicurezza in auto è ancora un tabù in Italia soprattutto per i passeggeri dei sedili posteriori. Al di là del rischio della sanzione amministrativa, indossare correttamente i presidi di sicurezza potrebbe salvarci la vita in caso di incidente stradale.

Se non ne siete ancora convinti vi invitiamo a visionare questo crash test 

E se siete maggiorenni e a digiuno anche questo 

Ma, oltre alla sicurezza, spesso il conducente medio italiano sottovaluta anche la responsabilità quando accetta passeggeri a bordo della propria auto, non solo quando sono minori (ma questa è un’altra storia).

E’ suo preciso compito e dovere difatti, accertarsi che tutti viaggino in condizioni di sicurezza financo a rifiutare il trasporto di quei passeggeri indisciplinati. Diversamente, in caso di incidente stradale, a seguito del quale il passeggero avesse a riportare lesioni egli ne sarebbe appunto corresponsabile e ne pagherebbe le conseguenze in ogni sede.

A ribadire il concetto ci hanno pensato gli “Ermellini” del “Palazzaccio” con l’Ordinanza 2531 del 30 gennaio scorso.

Quindi allacciare sempre le cinture a tutti gli occupanti il veicolo!

 

Di seguito il testo integrale della sentenza

 

Corte di Cassazione – Sez. civile Ordinanza n. 2531 Pubblicata il 30 gennaio 2019

[omissis]

RILEVATO CHE: X, danneggiata quale terza trasportata in un incidente stradale occorso in x il 7/6/2003, convenne davanti al Tribunale di x, con atto di citazione del 18/4/2004, la x Assicurazioni S.p.A., x, proprietario dell’autovettura danneggiante e x, conducente, per sentir accertare la responsabilità della x nell’incidente e la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 25.800,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali. La x Assicurazioni si costituì in giudizio contestando la domanda e affermando che le lesioni si erano verificate per la determinante ed esclusiva responsabilità dell’attrice che, al momento del sinistro, non indossava le cinture di sicurezza. Il Tribunale di x, con sentenza del 1/2/2012, accolse la domanda e condannò i convenuti al pagamento, in favore della x, della somma di € 7.721,00 a titolo di danno biologico oltre interessi compensativi sulla somma devalutata dal dì del sinistro e rivalutata fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali e al pagamento della somma di € 16.385,30 a titolo di danno patrimoniale futuro, oltre interessi, previa detrazione della somma di € 4.500 già corrisposta a titolo di acconto. La x Assicurazioni, succeduta alla x, propose appello denunziando la violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 161 c.p.c. per essere la sentenza carente di motivazione; per erronea valutazione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d’ufficio e per erronea ed eccessiva quantificazione del danno. La Corte d’Appello di x, con sentenza del 6/6/2016 n. x, a seguito di nuova CTU, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza avesse soddisfatto, sia pur in modo sommario, il requisito della sufficiente esposizione del fatto; ha rivalutato le prove, ritenendo che la x aveva sbandato non solo per aver perso il controllo del mezzo ma anche a causa della ghiaia presente sul fondo stradale; ha preso atto delle risultanze della consulenza tecnica, secondo le quali vi era incompatibilità tra le lesioni riportate dalla danneggiata e l’uso delle cinture di sicurezza e, ritenuto tale comportamento rilevante ai sensi degli artt. 2056 e 1227, II co. c.c., in accoglimento del secondo motivo di appello, ha ridotto proporzionalmente il risarcimento, in ragione dell’entità del contributo causale della danneggiata alla produzione del danno, stimato nella misura del 30%, ed ha escluso il danno patrimoniale derivante dalla terapia ortodontica e protesica, riconducibile all’esclusivo comportamento della medesima. In parziale riforma della sentenza di primo grado a Corte territoriale ha riconosciuto, a titolo di danno biologico, la somma di € 5.404,70 già ridotta del 30% e comprensiva del danno morale, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata e poi rivalutata per un totale, alla data del 10/2/2012, di € 6.418,90 con detrazione dell’acconto, per una somma residua di € 166,85, oltre interessi compensativi sulla somma rivalutata, per un totale di € 242,02 oltre interessi legali fino al saldo. Ha compensato tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Avverso quest’ultima sentenza x propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Nessuno resiste al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo [nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – vizio di ultrapetizione (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.)] censura la sentenza con riguardo alla modifica dell’importo riconosciuto a titolo di danno biologico, in assenza di espresse conclusioni dell’appellato in tale senso. La sentenza avrebbe errato e sarebbe pertanto viziata da ultrapetizione perché la domanda dell’appellato era rivolta solo a rettificare l’importo dovuto a titolo di danno patrimoniale, mentre il Giudice è intervenuto sul quantum del danno non patrimoniale (biologico e morale), riducendone l’importo. Peraltro, a conferma dell’assunto della ricorrente, si porrebbe il capo di sentenza d’appello che, con riguardo al terzo motivo di ap di primo grado sul punto.

1.1 II motivo è privo di fondamento, perché dà una lettura del tutto non giustificata delle conclusioni riportate nella sentenza. E’ sufficiente rilevare che in prima battuta risulta chiesta la dichiarazione di nullità della sentenza, che evidentemente, non poteva che riguardare anche il profilo relativo al danno oiologico. In ogni caso, il motivo avrebbe dovuto dimostrare, con opportuni riferimenti al tenore dell’appello, che le argomentazioni giustificavano la lettura fatta dalla ricorrente quanto alle conclusioni, evidentemente equivoche.

2. Con il secondo motivo [violazione o falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2054, 2055 e 2056 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)] la ricorrente censura il capo di sentenza che ha escluso il nesso di causalità tra il comportamento del conducente ed il danno patrimoniale occorso alla danneggiata, consistente nelle lesioni riportate e nella necessità di sottoporsi ad una terapia ortodontica e protesica. La sentenza avrebbe errato nell’escludere il nesso causale tra la condotta della conducente e la produzione del danno e nel non rilevare che, pur in presenza di una riduzione del risarcimento dovuto al concorso di colpa del danneggiato, restava fermo il nesso causale tra la condotta del conducente ed il danno, come pure l’elemento soggettivo della colpa, intesa quale omissione di diligenza e prudenza.

2.1 Il motivo è fondato. Il comportamento colpevole del danneggiato non può in ogni caso valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno né vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili. Può esservi, al più, concorso di colpa fra le parti, con riduzione percentuale del risarcimento del danno, ma non certo esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio. La circostanza che vi sia una concausa nella produzione dell’evento di danno non esclude la concorrenza delle cause nella produzione del medesimo, né consente di ritenere interrotto legittimamente il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno. Ne consegue, pertanto, che la sentenza avrebbe dovuto limitarsi a ridurre proporzionalmente il quantum risarcitorio piuttosto che escludere il nesso di causalità. La corte territoriale non ha considerato che il conducente è responsabile dell’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, sicché la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero. Si veda, al riguardo, Cass. n. 18177 del 2007: «In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima.>>. Ciò risponde, peraltro, alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza è ricollegabile oltre che all’azione o all’omissione del conducente, il quale deve controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass., 3, n. 4993 dell’11/3/2004; Cass., 3, n. 10526 del 13/5/2011; Cass., 3, n. 6481 del 14/3/2017). Accertamento che nella specie non è stato in alcun modo espresso e che anzi, se lo fosse stato, per evidenti ragioni di coerenza, avrebbe dovuto estrinsecarsi nel riconoscimento di una percentuale di responsabilità della danneggiata per la causazione del danno patrimoniale necessariamente similare a quella stessa per il danno alla persona, cioè del 30%. La sentenza in esame, che ha escluso del tutto il nesso causale, non è pertanto conforme alla citata giurisprudenza e merita sul punto di essere cassata con rinvio, affinché il giudice del merito, in luogo di escludere il danno patrimoniale, lo riconosca e lo quantifichi, riducendo per simmetria l’importo del medesimo di una percentuale del 30%, pari a quella relativa al concorso di colpa della danneggiata nella produzione del danno alla persona. 3. Con il terzo motivo [omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.)] la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe considerato il fatto, non contestato tra le parti, che l’autovettura colpita da incidente fosse sprovvista di airbag, nonostante ciò avesse costituito argomento di discussione tra le parti: la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare tale elemento, concentrando la sua attenzione esclusivamente sul mancato allaccio della cintura di sicurezza. 3.1 II motivo è inammissibile in primo luogo per difetto di specificità, atteso che non si evidenzia se l’airbag doveva esser presente sul veicolo ed eventualmente era stato rimosso e, prima ancora, se e dove la relativa questione era stata prospettata. Sotto tale profilo il motivo pone una questione nuova, il che rende il motivo ulteriormente inammissibile in sede di legittimità.

4. Con il quarto motivo [violazione o falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)] censura la sentenza n&la parte in cui avrebbe svolto un ragionamento presuntivo circa la compatibilità delle lesioni riportate dall’appellato con l’uso delle cinture di sicurezza mentre la difesa della x aveva eccepito in ordine all’adeguatezza delle cinture.

4.1 Il motivo resta a questo punto assorbito in ragione dello scrutinio precedente.

5. Con il quinto motivo [violazione o falsa applicazione degli artt. 1281, 1282 e 1284 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)] si censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe considerato la rivalutazione monetaria sulla somma residua da corrispondere alla x.

5.1. Il motivo è palesemente privo di fondamento, atteso che la sentenza ha correttamente applicato la decisione delle Sezioni Unite di cui a Cass., Sez. Un, n. 1712 del 1995, su un importo prima rivalutato.

6. Conclusivamente la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e, rigettati o assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia alla Corte d’Appello di x in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettati o assorbiti gli altri come in motivazione, cassa la sentenza in relazione e rinvia alla Corte d’Appello di x, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 25 giugno 2018