- De iure condito
- La strada non è una pista
Chi tampona ha sempre torto? Non se il veicolo tamponato si arresta per cause diverse dalla circolazione.
A stabilirlo sono gli ermellini di Piazza Cavour con la pronuncia nr 17206 del 2015. Il caso riguarda il proprietario e conducente di un autocarro che in autostrada tamponava un rimorchio staccatosi dalla motrice e per questo imprevedibilmente fermo in mezzo alla carreggiata. Il malcapitato si vedeva negare il risarcimento dalla compagnia che assicurava il rimorchio e pertanto la conveniva in giudizio assieme al proprietario. Rigettata la domanda dai giudici di prime cure, ne trovava accoglimento in Appello. Ricorreva quindi la compagnia assicuratrice per Cassazione, ritenendo che la Corte di Appello fosse in errore per aver ritenuto non applicabile l’art. 149 del Codice della Strada, ricostruendo il sinistro non come tamponamento, ma come scontro tra l’autocarro guidato dal danneggiato e l’ostacolo fermo rappresentato dal rimorchio lasciato lungo la carreggiata.
Al palazzaccio confermano invece l’orientamento del secondo grado con le seguenti motivazioni:
“L’art. 149 del codice della strada introdotto con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 non si applica nel caso di veicolo fermo sulla carreggiata per cause diverse dalla circolazione, per come è fatto palese anche della lettera del primo comma. Questo, nel suo inciso iniziale, fa espresso riferimento alla situazione che si verifica “durante la marcia” dei veicoli, imponendo ai conducenti di tenere la distanza di sicurezza, “rispetto al veicolo che precede”, vale a dire rispetto al veicolo che stia circolando avanti a quello obbligato a garantire l’arresto tempestivo onde evitare collisioni. I precedenti citati in ricorso a sostegno della tesi della ricorrente si riferiscono a fattispecie in cui il veicolo tamponato, regolarmente circolante, si sia fermato per esigenze connesse alla circolazione (cfr. Cass. n. 19493/07, n. 12108/06); analogamente è a dirsi per tutti i precedenti citati in memoria 8cfr., oltre quelli riferiti l’ipotesi tipica del tamponamento tra veicoli in movimento, Cass. n. 4021/13, relativo a tamponamento a catena di veicoli incolonanti, Cass. n. 11444/98, relativo a veicolo fermo per precedente incidente). Va, in particolare affermato che la presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall’art. 149 del codice della strada non concerne il caso del tamponamento del veicolo che, per una situazione anomala, avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale (cfr. Cass. n. 27134/06). La norma pertanto non è applicabile al sinistro per cui è ricorso, che si è verificato perché il rimorchio si è staccato dalla motrice dell’autotreno – per come ricostruito dalla sentenza, sul punto non contestata dalla ricorrente.”