• De iure condito

Cessione del credito si, cessione del credito no!

19 minuti
agcm
In ambito di risarcimento danni da circolazione stradale, l’atto di cessione del credito in favore del riparatore è oramai prassi consolidata. Consolidata come la letteratura giurisprudenziale che riserva al cessionario (il carrozziere ad esempio) ogni opportunità di azione diretta nei confronti del debitore (compagnia di assicurazione). D’altronde il credito derivante da un illecito in ambito di circolazione automobilistica, relativo ai costi di riparazione del bene auto o a quelli di noleggio di un autovettura sostitutiva, è cedibile non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti od indiretti divieti normativi.
 
Ma come accadde in passato per il risarcimento in forma specifica, chiamato ad esempio Auto Presto & Bene, nel quartier generale di FonSai in piazza della Libertà a Firenze, le compagnie hanno la tendenza a voler introdurre nei propri contratti assicurativi clausole vessatorie che limitano, alcune libertà, costituzionalmente garantite, ai propri assicurati/clienti. Una di queste riguarda proprio, “l’incedibilità del credito” ad un riparatore che non faccia parta del circuito ben inviso alla compagnia. Zurich e Vittoria, detengono la maglia rosa. Come accadde per i primi casi di Auto Presto & Bene che mandarono in confusione ignari assicurati che si vedevano negare il risarcimento del proprio danno perché servitisi di Tony anziché di Mario per la riparazione del danno, historia se repetit anche in questo ambito. Ed arrivano le prime pronunce dei giudici che invalidano la vessatoria pattuizione contrattuale.
 
Di seguito pubblichiamo il testo integrale della sentenza nr 6288/2012 di un Giudice di Pace di Torino, della quale riportiamo un breve estratto: “Nel caso di cessione di un credito che si intenda far valere nei confronti del proprio assicuratore a sensi degli articoli 149 e 150 del cod. assic. l’obbligazione risarcitoria trova la sua causa pur sempre nel fatto illecito o meglio nella responsabilità da circolazione di veicoli ed è quindi un’obbligazione autonoma e non accessoria al contratto di assicurazione che si invoca per agire a sensi delle predette norme. Il contratto di assicurazione si pone di fatto come occasione  per l’azione che viene fatta valere che ha la sua causa nel fatto illecito e non si vede per quale motivo chi ha un diritto in forza di un contratto ed un altro derivante da  obbligazione da fatto illecito non possa cedere entrambi i suoi diritti ad altro soggetto che a sua volta li faccia valere nei confronti del soggetto come l’assicuratore  che può essere tenuto a dover intervenire in forza di entrambi tali titoli. Sostenere che l’art. 149 impedisca all’assicurato la cessione dei diritti da far valere nei confronti del proprio assicuratore in forza del contratto e del diritto ad essere risarcito del danno da un sinistro stradale solo perché l’art. 2 del d.p.r. n. 254/2006, definendo i danneggiati , fa riferimento al proprietario od al conducente del veicolo  che abbia subito danni a seguito del  sinistro, da un lato, dimentica  che il predetto d.p.r. disciplina unicamente le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto (come precisa all’art. 2) non sostituendosi quindi, laddove non lo dica espressamente, a  norme di carattere generale e dall’altro che proprio  perché tali norme, come in particolare  quelle sulla cessione dei crediti, non risultano derogate, non si vede perché si voglia impedirne l’esercizio. Tanto precisato si deve ammettere sia la liceità della cessione qui fatta valere che la legittimità dell’azione proposta.”
 
Ecco quindi che, una compagnia assicurativa, invoca il parere dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, chiedendo appunto se le clausola che propone l’incedibilità del credito ad un carrozziere “fuori convenzione” è da considerarsi o meno vessatoria.  La data di presentazione dell’istanza è il 7 dicembre u.s. e l’Ente avrà a disposizione 30 giorni per pronunciarsi. Diversamente il silenzio assenso non considererà vessatoria tale clausola contrattuale.
 
Di seguito il testo della citata sentenza di Torino:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
V SEZIONE CIVILE
Dott. Alberto Polotti di Zumaglia
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE 6288/2012


Nella causa civile iscritta al n.ro  21318/11 del Ruolo Generale fra R.V. Autoservizi e Noleggi S.A.S.  in persona del suo legale rappresentante pro tempore   con sede in Torino, v. Baltimora n. 4 ed elettivamente domiciliata  in Torino, v. Beaumont  n. 3  presso lo studio dell’avv. Eva Basso che la rappresenta e difende   come da delega in atti
Attrice
Contro:
ZURICH Insurance Public Limited Company in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Milano,  v. Benigno Crespi n. 23 elettivamente domiciliata in Torino, c. Re Umberto n. 64 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Prencipe che la rappresenta e difende come da delega in atti
Convenuta
Nonché contro:
SGARLATA Salvatore residente in Torino, v G. Boccardo n. 14
Altro Convenuto CONTUMACE
Oggetto: Richiesta di risarcimento danni per sinistro da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
Per l’attrice:
Richiamate le difese in atti e le istanze istruttorie ivi formulate, ovvero per interpello e testi sulle circostanze capitolate in atto di citazione e in  memoria ex art. 320 c.p.c. del 28/2/2012 con i testi ivi indicati Dichiarare la legittimazione attiva di R.V. Servizi e Noleggi s.a.s. e rimessa la causa sul ruolo.
Accertata la responsabilità esclusiva  del sig. Sgarlato Gaetano nella  causazione del sinistro de quo condannare la compagnia di assicurazione convenuta al risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo  Citroen C 3 targata DK350VL quantificati nella misura di euro 5.231,95 ed  euro 360,00 per onorari di noleggio della vettura sostitutiva: condannare altresì la  convenuta a rifondere all’attrice  le spese di assistenza legale stragiudiziale quantificate in euro 800,00 e così per la complessiva somma di euro 6.391,95 o di quella veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo.
In via subordinata
Condannare la compagnia  convenuta al pagamento delle somme di euro 5.231,95 per  riparazioni apportate alla vettura Citroen C3 targata DK350VL euro 800,00 per spese legali stragiudiziali ed euro 360,00 per fermo  tecnico, somma  questa da liquidarsi anche in via equitativa Con vittoria di spese ed oneri per  CTU  e CTP ove disposta consulenza tecnica d’ufficio
Per la Convenuta  Zurich Insurance P.L.C.
In via preliminare Voglia il giudice di Pace adito,  dichiarare la carenza di legittimazione  attiva di R.V. Autoservizi s.a.s. e di  legittimazione passiva di Zurich Insurance P.l.c.
Nel Merito Respingere la domanda di parte attrice poiché infondata
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, voglia il Giudice di Pace adito  ridurre il quantum della pretesa azionata da R.V. Autoservizi s.a.s. all’importo effettivamente  dovuto e provato.
In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario 12,5% ed oneri fiscali
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO  DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il 3/5/2011 alla Zurich Insurance P.L.C.  ed il 19/9/2011 al sig. Sgarlata Salvatore  la R.V. Autoservizi e Noleggi s.a.s.  conveniva in giudizio i suddetti  destinatari di tale atto dichiarando di agire in qualità di cessionaria del credito vantato dalla sig.ra Maria Rosa Cianci  in conseguenza  di sinistro stradale verificatosi il 14/1/2011. Asseriva l’attrice: che in tale data Cianci Maria Rosa percorreva  in Torino, v. Monastir con la sua Citroen C3  targata DK350VL e che all’intersezione con v. Sapri il predetto suo veicolo veniva urtato dalla Fiat Uno targata TO 61431S di proprietà di Sgarlata Salvatore ma condotta da Sgarlata Gaetano  che percorrendo la predetta v. Sapri ometteva di concederle la precedenza; che dopo il sinistro Sgarlata Gaetano  riconosceva la propria responsabilità e sottoscriveva modulo CAI; che il credito della sig.ra Cianci veniva ceduto all’attuale attrice. All’udienza del 18/7/2011 la Zurich Insurance P.L.C. si costituiva regolarmente in giudizio depositando comparsa di risposta con la quale si eccepiva preliminarmente  l’illegittimità della cessione fatta valere, asserendo che la stessa sarebbe in contrasto con precisa clausola contrattuale e  comunque non potrebbe essere fatta valere in sede di procedura di risarcimento diretto posto che tale procedura potrebbe essere avviata solo dal danneggiato diretto e cioè dall’assicurato e non da  altri soggetti come un cessionario, eccependosi quindi la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta, contestandosi poi  nel merito tutte le richieste formulate con l’atto introduttivo di lite.
Il G.d.P. invitava anzitutto parte attrice ad integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile posto che il comma 3 dell’art 144 del d.lgs. n. 209/2005  prevede che nel giudizio promosso contro  l’assicuratore sia sempre  chiamato anche il responsabile del danno,  facendosi chiaramente  riferimento  ad ogni azione diretta svolta contro l’assicuratore e ciò in sintonia con la giurisprudenza da decenni formatasi sotto l’impero della legge n. 990/69.  La difesa attorea provvedeva quindi a tale incombente ma nessuno compariva per lo  Sgarlata Salvatore per cui ne veniva dichiarata la contumacia; detta difesa si opponeva poi alle argomentazioni svolte dalla  convenuta ed il G.d.P., per economia processuale, invitava le parti a precisare le conclusioni onde decidere su tale questione preliminare ed a tanto esse provvedevano all’udienza  del 29/6/2012 alla quale la causa veniva trattenuta a sentenza. Nel fascicolo di parte attorea è presente lettera raccomandata datata 20/1/2011 ricevuta dalla Toro  Assicurazioni s.p.a. il 27/1/2011 e dalla Zurich  il 25/1/2011, lettera che contiene tutti  gli elementi richiesti dalla legge e  comunque da comunicazione dell’esistenza della cessione di credito sottoscritta in pari data il che  conferma che la cessione predetta è intercorsa prima della notifica dell’atto di citazione circostanza questa che  parte  convenuta parrebbe voler  contestare. La domanda era comunque proponibile e deve pertanto essere esaminata. Per quanto riguarda la modalità scelta per la notifica della cessione al debitore ceduto è appena il caso di rilevare che per giurisprudenza costante la notificazione al debitore ceduto, prevista dall’art. 1264 c.c. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità  attiva del rapporto obbligatorio. (Cass. 18/10/2005 n. 20143 e Cass. 18/10/2005 n. 20144). E nel caso di specie può dirsi osservata la formalità concessa  da quanto appena affermato, tramite l’invio della suindicata raccomandata  che comunica l’esistenza della cessione, con la conseguenza che il credito, già trasferito nel patrimonio del cessionario per effetto del contratto di cessione, legittima lo stesso cessionario una volta effettuata la  notifica del  contratto, a pretendere la prestazione dal debitore. ( in punto v. Cass. 16/6/2006 n. 13954). E’ poi il caso di rilevare che per effetto del contratto di cessione il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni  dirette ad ottenerne la realizzazione e nell’ipotesi dell’esercizio di tali azioni da parte del cessionario contro il debitore ceduto non è necessaria la partecipazione al processo del cedente. (Cass. 18/7/2006 n. 16383) Per quanto riguarda la cedibilità del credito conseguente al diritto al risarcimento da incidente stradale si deve  ricordare   essere stato precisato che  “ … il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale, tanto è vero che, in caso di riconoscimento, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal fatto e non dall’accertamento giudiziale . Certezza, liquidità ed esigibilità del  credito sono attributi che non operano nella disciplina della cessione, ma sono richiamati dal sistema  a proposito di  istituti  diversi, come quello della compensazione (art 1243 c.c.). La possibilità che il debito ex delicto non sia riconosciuto non incide sugli effetti della cessione, perché questa forma di invalidità opera in  tema di garanzia che il cedente può prestare (art  1266 c.c.) e si traduce nell’obbligo di quest’ultimo di risarcire il cessionario.” ( così in  motivazione Cass. 5/11/2004 n. 21192 non massimata ). Tale principio è stato poi ribadito riconoscendosi la cedibilità del credito risarcitorio ad un terzo e nella specie ad un carrozziere incaricato della riparazione dei danni patiti dal veicolo “…non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti od indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, invece del cedente,  in sede giudiziaria…” (Cass. 13/5/2009 n. 11095) Si è anche precisato che “Il credito di risarcimento da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell’autovettura incidentata, è suscettibile di cessione, ai sensi dell’art. 1260 cpd. civ.  e il cessionario può in base al tale titolo, domandarne  anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio.” (Cass. 10/1/2012 n. 51) Rilevata dunque la liceità della cessione del credito anche quando conseguente a fatto illecito non resta che esaminare le eccezioni formulate dalla convenuta la quale invoca anzitutto la presenza di clausola contrattuale che vieterebbe la cessione del credito risarcitorio. Detta clausola precisa testualmente: “ Le parti pattuiscono che, ai sensi dell’art 1341-1342 comma 2 codice civile, l’assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.” Una tale clausola rappresenta indubbiamente una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi a carico dell’assicurato, restrizione  che  per il comma 2 dell’art 1341 c.c.  non ha effetto se non specificatamente  approvata per iscritto; in sostanza detta clausola richiedeva la doppia sottoscrizione per essere valida. Ma nella documentazione prodotta non risulta affatto che  vi sia stata una espressa approvazione della clausola visto che l’unico foglio firmato dalla Cianci Maria Rosa contiene una sola firma e  non fa affatto riferimento agli articoli richiamati nella clausola ne alla clausola stessa il che già porterebbe a dire che detta clausola non può avere alcun effetto e ciò in applicazione proprio delle norme richiamate nella clausola. In ogni caso occorre però ricordare:  che  per l’art. 33 comma 2 lett. t) del  d.lgs. 6/9/2005 n. 206 si presumono vessatorie sino a prova contraria  le clausole che hanno per effetto  delle restrizioni alla libertà contrattuale del consumatore con i terzi; che per l’art 34 del predetto decreto  legge al fine di escludere la vessatorietà, il professionista deve provare che   le clausole siano state oggetto di specifica trattativa, prova che nel presente caso non è stato nemmeno chiesto di fornire; che per l’art. 36 le clausole considerate vessatorie sono nulle restando il contratto valido per il resto e la nullità opera a favore del consumatore e può essere rilevata anche d’ufficio; che l’art 143 del codice del consumo prevede che i diritti attributi al consumatore dal codice stesso siano irrinunciabili.
Che la clausola in esame sia abusiva è confermato sia dalla dizione del richiamato art. 33 comma 2 lett. t) del codice del consumo sia dal fatto che detta clausola determina a carico del consumatore un significativo  squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Per di più la possibilità di escludere l’applicazione  della disciplina di protezione del consumatore per una clausola vessatoria “… è consentita solo quando la clausola abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente  al riguardo la prova della comune determinazione di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime, (cosiddetta negoziazione parziale), dal momento che alla parte  del contratto che non abbia costituito oggetto di trattativa individuale, corredata delle caratteristiche sopra elencate, si applica la disciplina di tutela del consumatore. “  (Cass. 20/8/2010 n. 18785)
Ma nel presente caso la prova di una specifica trattativa non solo no è stata chiesta, come già rilevato, ma sarebbe stata, in ogni caso, di una  difficoltà non certo agevolmente  superabile visto il tipo di contratto in esame e soprattutto la sua forma  e le modalità con le quali di norma viene venduto. Per quanto riguarda l’applicazione del codice del consumo al predetto contratto si può rilevare che “La disciplina  di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6/9/2005 n. 206 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione  per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto. Infatti, detta disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione  del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso sostanziantesi nella preclusione  per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola  può ben attenere anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare…risultando, quindi, categoria diversa dall’onerosità ex art 1341 secondo comma cod.civ. con cui concorre unicamente nell’ipotesi, per l’appunto, di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a  moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti.” (Cass. 20/3/2010 n. 6802). Chiarito dunque che  la clausola in esame vorrebbe impedire  all’assicurato di stipulare un negozio perfettamente lecito, limitandolo nella sua libertà di trattare con i terzi e che è senz’altro inquadrabile nella fattispecie presa in considerazione dall’art. 33 del codice del consumo ne consegue la sua palese vessatorietà e conseguentemente la sua nullità per cui l’eccezione di parte convenuta basata su tale clausola deve essere respinta. Ci si deve allora   chiedere se non si possa eccepire che l’azione diretta contro il proprio assicuratore, trovando la sua ragione nel contratto, non possa essere oggetto di cessione, come sostenuto dalla difesa dell’assicuratrice convenuta . Ma una tale eccezione  dimentica che  non è impedito al danneggiato  di cedere qualsivoglia suo credito e quindi anche quello derivante dal fatto illecito e dal contratto di assicurazione, contratto  che di per se  consentirebbe anche un’eventuale azione per inadempimento.
Per meglio chiarire  gli esatti termini della questione si ritiene di ricordare anzitutto essere stato rilevato che “ l’obbligazione risarcitoria, anche quando il diritto al risarcimento sia conseguenza di inadempimento contrattuale, non ha natura accessoria rispetto all’obbligazione contrattuale rimasta inadempiuta, bensì si configura come un’obbligazione autonoma,  con  la conseguenza che il relativo credito può costituire oggetto di cessione, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi e nei limiti dell’articolo 1260 c.c..” (Cass. 21/4/1986 n. 2812) Nel caso di cessione di un credito che si intenda far valere nei confronti del proprio assicuratore a sensi degli articoli 149 e 150 del cod. assic. l’obbligazione risarcitoria trova la sua causa pur sempre nel fatto illecito o meglio nella responsabilità da circolazione di veicoli ed è quindi un’obbligazione autonoma e non accessoria al contratto di assicurazione che si invoca per agire a sensi delle predette norme. Il contratto di assicurazione si pone di fatto come occasione  per l’azione che viene fatta valere che ha la sua causa nel fatto illecito e non si vede per quale motivo chi ha un diritto in forza di un contratto ed un altro derivante da  obbligazione da fatto illecito non possa cedere entrambi i suoi diritti ad altro soggetto che a sua volta li faccia valere nei confronti del soggetto come l’assicuratore  che può essere tenuto a dover intervenire in forza di entrambi tali titoli. Sostenere che l’art. 149 impedisca all’assicurato la cessione dei diritti da far valere nei confronti del proprio assicuratore in forza del contratto e del diritto ad essere risarcito del danno da un sinistro stradale solo perché l’art. 2 del d.p.r. n. 254/2006, definendo i danneggiati , fa riferimento al proprietario od al conducente del veicolo  che abbia subito danni a seguito del  sinistro, da un lato, dimentica  che il predetto d.p.r. disciplina unicamente le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto (come precisa all’art. 2) non sostituendosi quindi, laddove non lo dica espressamente, a  norme di carattere generale e dall’altro che proprio  perché tali norme, come in particolare  quelle sulla cessione dei crediti, non risultano derogate, non si vede perché si voglia impedirne l’esercizio. Tanto precisato si deve ammettere sia la liceità della cessione qui fatta valere che la legittimità dell’azione proposta. Nel caso di specie è stata infatti prodotta una cessione con la quale Cianci Maria Rosa  ha dichiarato di essere assicurata presso Zuritel facendo espresso riferimento al sinistro per cui è causa precisando inoltre che è applicabile la procedura di risarcimento diretto e quindi facendo così  riferimento anche all’azione contro il proprio assicuratore. Anche quest’eccezione deve  perciò essere respinta visto che con la cessione del diritto fatta valere l’attrice si è posta nella stessa posizione giuridica dell’assicurata agendo giudizialmente in sua vece in forza appunto della predetta cessione. Ciò che non può non destare forti perplessità sotto il profilo  della correttezza è comunque il fatto che alle ben tre lettere  spedite dalla patrocinatrice dell’attrice all’assicuratrice non risulta  si sia mai  risposto precisando tutte le argomentazioni sviluppate invece in causa; in sostanza non si è mai detto di non accettare la cessione per poi proporre in causa una serie di eccezioni che alla luce di quanto sin qui detto non possono che risultare infondate e dilatorie ed indicano un preciso comportamento della parte. Respinte dunque tutte le argomentazioni di parte convenuta e dichiarata la piena legittimità della cessione qui  fatta valere ne consegue il riconoscimento della legittimazione attiva della R.V. Autoservizi e Noleggi s.a.s. a far valere i diritti che qui intende veder riconosciuti e conseguentemente si dichiara la legittimazione passiva della Zurich Insurance a fronte dell’azione contro di essa esercitata, rimettendosi perciò la causa sul ruolo per l’ulteriore  istruttoria, rinviando  per la liquidazione delle spese alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Torino decidendo parzialmente,  ritenuta la legittimità e validità della cessione di credito  invocata dall’attrice   R.V. Autoservizi e Noleggi s.a.s. in persona del suo legale rappresentante pro tempore ne riconosce la legittimazione attiva  contestualmente dichiarando la legittimazione passiva della Zurich Insurance P.L.C. a fronte della domanda qui proposta e  rimette la causa sul ruolo per l’ulteriore istruttoria come da separata ordinanza.
Torino, 15 luglio   2012
                  Il Giudice di Pace 
        Dott. Alberto Polotti di Zumaglia 
Depositato in cancelleria il 16 luglio 2012