• De iure condito

Auto in sosta e danni a terzi: chi paga? 

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8620 del 29 aprile 2015, ha ampliato il concetto di “circolazione” dei veicoli, includendo non solo la marcia su strada, ma anche le operazioni accessorie come il carico e scarico merci, nonché le situazioni in cui il veicolo, pur essendo fermo, può costituire un pericolo o causare danni.

Questo significa che l’assicurazione RC Auto copre i danni derivanti da incidenti che coinvolgono veicoli parcheggiati o in sosta

Quando un veicolo fermo è responsabile del danno? 

La giurisprudenza ha chiarito che il termine “circolazione” comprende non solo la guida su strada, ma anche tutte le situazioni in cui il veicolo, pur essendo fermo, può causare danni. Tra questi casi rientrano: 

  • Operazioni di carico e scarico: attività strettamente connesse all’utilizzo del veicolo. 
  • Veicolo in sosta che costituisce un ostacolo: se un’auto parcheggiata in modo irregolare provoca un incidente. 
  • Veicolo fermo che perde liquidi: se olio o carburante versati sull’asfalto causano una caduta. 
  • Movimento accidentale del veicolo: se il mezzo si sposta da solo a causa di un freno a mano non inserito correttamente. 

In tutti questi casi, il proprietario del veicolo è responsabile per i danni cagionati, salvo che non dimostri il caso fortuito, ovvero un evento eccezionale e imprevedibile che ha reso il danno inevitabile. 

Chi deve risarcire i danni? 

L’assicurazione RC Auto è obbligatoria per tutti i veicoli, anche quando sono fermi. La normativa vigente stabilisce che la copertura assicurativa è valida indipendentemente dal fatto che il mezzo sia in movimento o in sosta, garantendo così la tutela delle vittime di eventuali danni. 

Se un veicolo in sosta causa un danno: 

  • L’assicurazione del proprietario del veicolo è tenuta a risarcire. 
  • Se il veicolo non è assicurato, il risarcimento può essere richiesto al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

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