- De iure condito
- La strada non è una pista
Attenzione quando apriamo lo sportello
L’art 157 del Codice della Strada, al comma 7, prevede il seguente divieto: “È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.” E’ uno di quei divieti che se non rispettati può costarci il superamento della prova pratica per la patente. Poi quando oramai siamo sufficientemente pratici nella guida degli autoveicoli, spesso tendiamo a minimizzare sottovalutare le conseguenze delle nostre azioni. Cosa vuoi che succeda se apro lo sportello di colpo?
La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza nr 33602/2016, è invece chiamata a valutare una caso di incidente mortale, dovuto all’incuria con cui un automobilista ha aperto lo sportello dell’autovettura che conduceva.
Questi i fatti:
“II Tribunale di Ferrara, con sentenza del 25/2/2010, giudicò M.S.M. responsabile del delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai danni di A.G.. La M., alla quale veniva addebitata colpa specifica (art. 157, cod. della str.) e generica, aprendo lo sportello anteriore sinistro della propria autovettura, senza previamente essersi assicurata di non provocare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, urtava la bicicletta, condotta dall’A., che a cagione dell’impatto, perdeva l’equilibrio e finiva rovinosamente al suolo, ove veniva travolto dal ciclomotore condotto da C.C., in quell’attimo transitante, perdendo la vita a causa delle lesioni patite, dopo ricovero e cure ospedaliere.
- La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 22/5/2015, confermò la statuizione di primo grado.
- L’imputata propone ricorso per cassazione…”
Due i motivi del ricorso entrambi cassati. Quello che più ci sta a cuore è il primo, per il quale gli ermellini di Piazza Cavour ribadiscono: “Non è dubbio, invece, che la condotta dell’imputata costituì causa penalisticamente sufficiente a determinare l’evento. I testi escussi, in conformità, peraltro, con le conclusioni del perito, hanno consentito di appurare i termini della vicenda: la vittima, la quale transitava a bordo della propria bicicletta, tenendo la destra, siccome prevede la legge, era stata violentemente colpita dallo sportello dell’autovettura, improvvidamente spalancato con furia dall’imputata, senza prima accertarsi, attraverso gli specchi retrovisori, del sopraggiungere di veicoli o pedoni.”
Ma non è tutto. Nelle motivazioni della Cassazione emerge chiara l’esigenza, per chi vuole adire le vie della giustizia, di affidare le proprie tutele a professionisti competenti nella materia del contendere. Sostengono dal “palazzaccio” che il ricorrente, piuttosto che richiedere una verifica di legittimità, pretende una revisione di terzo grado del merito, sulla base di allegazioni meramente congetturali.
“Sull’argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n.15556 dei 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., come modificato dalla I. 20 febbraio 2006 n. 46, con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il “novum” normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un’inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no “veicolato”, senza travisamenti, all’interno della decisione. E’ stato utilmente chiarito (sentenza 6/11/2009, n. 43961 di questa Sezione) che il giudice di legittimità è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. Pertanto, ove si deduca il vizio di motivazione risultante dagli atti del processo non è sufficiente che detti atti siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua complessiva ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudice.
Occorre, invece, che gli atti dei processo, su cui fa leva il ricorrente per sostenere la sussistenza di un vizio della motivazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.”