• De iure condito

Art. 189 comma 6 Codice della strada: obbligo di fermarsi anche per la ricostruzione dell’evento

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responsabilità penale
A dare questa più allargata lettura della novella del comma 6 dell’art 189 del Codice della Strada, ci pensano gli ermellini della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 24531 del 10 giugno 2014, che estendono la punibilità anche al solo dolo eventuale.
 
Il caso di specie riguarda il conducente di un autoveicolo che a seguito di un incidente aveva effettuato una sosta assolutamente momentanea, che aveva impedito la sua identificazione, per poi allontarnarsi repentinamente, senza attendere l’arrivo degli organi di polizia e senza appunto neppure fornire alla controparte le proprie generalità. E’ stato pertanto correttamente escluso che potesse ritenersi ottemperato l’obbligo di fermarsi nella condotta dell’imputato.
 
 “Giova ricordare”, sentenziano i togati di Piazza Cavour “che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della strada, che punisce l’utente della strada che, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, il dolo richiesto per la punibilità può essere integrato anche dal solo dolo eventuale, non essendo necessario il dolo intenzionale (cfr. ex pluribus Sezione IV, 10 dicembre 2009, Roman).”
 
E ancora: “è necessario ricordare, in vero, che il reato in contestazione è pacificamente ravvisabile anche nei casi in cui la persona, al cui comportamento sia comunque ricollegabile un incidente stradale con danni alle persone, si sia fermata (eventualmente anche prestando l’assistenza necessaria), ma si sia allontanata prima dell’arrivo degli appartenenti agli organi di polizia preposti all’accertamento dell’esistenza di eventuali reati o comunque agli accertamenti in materia di infortunistica stradale. La finalità della norma, infatti, è ravvisabile non solo nell’esigenza di soddisfare gli obblighi di solidarietà che impongono di prestare assistenza alle persone che, in conseguenza del proprio comportamento (indipendentemente dall’esistenza della colpa), abbiano subito danni alla persona, ma anche in quella di assicurare la compiuta ricostruzione delle modalità di verificazione dell’incidente, onde l’obbligo di fermarsi impone quello di sottoporsi all’identificazione ed ai necessari accertamenti sul luogo dell’incidente da parte degli organi di polizia diretti a ricostruire l’incidente ai fini dell’eventuale instaurazione del procedimento penale e comunque ai fini di conoscenza per eventuali iniziative risarcitorie (cfr. ancora la sentenza Roman citata).