- De iure condito
Ammissibile la variazione quantitativa del petitum nel procedimento di appello
La suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile con la pronuncia nr 25341 del 17.12.2015 chiarisce che la variazione quantitativa del petitum, nel procedimento di appello, non comporta l’introduzione di una domanda nuova, ed è pertanto ammissibile.
I congiunti di un pedone deceduto a seguito di un investimento da parte di un automobile impugnavano la decisione dei giudici di prime cure che pure avevano condannato proprietario, conducente e compagnia assicurativa del veicolo investitore al risarcimento dei danni da questi subiti iure proprio e ire successionis, per sentirli condannare al risarcimento di una maggior somma rispetto a quella originariamente richiesta alla luce dei nuovi valori espressi dalla tabelle del Tribunale di Milano per tale fattispecie di pregiudizio.
La Corte d’Appello riteneva la domanda inammissibile ex art. 345 c.p.c. e per questo gli attori ricorrevano per Cassazione che così si esprimeva:
“la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi” in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non da luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi degli artt. 345 e 437 c.p.c.” (Cass. n. 14961/2006; cfr. Cass. n. 9266/2010 e Cass. n. 4828/2006), cosicchè, “in tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l’attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell’atto di citazione la propria pretesa, all’udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (c.d. “tabelle”) adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine (Cass. n. 1083/2011; cfr. Cass. n. 17977/2007)”.