- De iure condito
Allo studente spetta il risarcimento della ridotta capacità specifica lavorativa futura
“nel caso di lesioni sofferte da un soggetto minore, al momento del sinistro ancora studente, e che abbiano determinato una invalidità permanente pari al 30% e, dunque, di non lieve entità, il giudice di merito, investito della domanda di riconoscimento del conseguente danno futuro patrimoniale per perdita di capacità lavorativa generica, non compie un corretto procedimento di sussunzione della fattispecie, allorquando ritenga di procedere alla liquidazione di tale danno all’interno della liquidazione del danno non patrimoniale, essendo tale possibilità limitata – e sempre salvo dimostrazione in senso contrario di una perdita di chance lavorativa futura specifica nonostante la lievità della lesione – soltanto al caso di lesioni personali di lieve entità e peraltro limitatamente all’ipotesi in cui la loro concreta incidenza sulla futura capacità lavorativa pur generica rimanga oscura”
Cosi gli ermellini di Piazza Cavour riformano la sentenza di Corte D’Appello che negava il risarcimento del danno da ridotta capacità specifica lavorativa ad uno studente che ha residuato, a seguito di un investimento pedonale, una menomazione grave del 30% dell’integrità psicofisica. Erravano i giudici di prime cure nel ritenere che, dal momento che all’epoca dei fatti il minore, studente di ragioneria, non produceva reddito, tale tipo di pregiudizio poteva ritenersi integrato nel risarcimento del danno non patrimoniale.
La pronuncia è la 5880/2016 della III Sezione Civile.