• De iure condito

Se il danneggiato ha familiarità con i luoghi non risponde la pubblica amministrazione.

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Con sentenza nr 2660 del 2013, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione, respinge le richieste risarcitorie di un pedone, che inciampava su un cordolo lasciato dagli operai di una ditta che eseguiva lavori di manutenzione della strada, finendo poi per sbattere contro una catasta di pietre. Due le motivazioni che hanno ispirato gli ermellini:
 
  • Si sa, l’onere della prova spetta al danneggiato e nel caso di specie, non ne aveva fornita alcuna circa il nesso causale. Non aveva dimostrato, ovvero, che la situazione del locus eventus damni non costituiva pericolo, tenendo conto anche del normale livello di attenzione richiesto agli utenti della strada.
 
  • Il danneggiato abitava nelle adiacenze del teatro del sinistro e pertanto frequentandolo quotidianamente era assolutamente a conoscenza della situazione dei luoghi e doveva egli prestare maggiore attenzione.
 
In conclusione, la propria disattenzione, non può far ricadere ex art 2051, responsabilità in capo alla pubblica amministrazione. Inoltre spetta al danneggiato la dimostrazione del nesso causale e al convenuto, che vuole liberarsi dall’obbligo risarcitorio, l’onere di dimostrare il caso fortuito.