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Risarcimento danni da incidenti stradali: attenzione al fai da te e a selezionare il giusto patrocinatore

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corte di cassazioneUna recente pronuncia della Corte di Cassazione, la nr 4754 del 11 marzo 2016, III Sezione Civile conferma il precedente orientamento dei giudici di merito, nel rigettare la domanda risarcitoria proposta con azione diretta nei confronti della RSA Sun Insurance Office Ltd, in quanto la richiesta di risarcimento non era stata inviata dal danneggiato secondo i dettami degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 209/2005). Una leggerezza molto costosa al malcapitato automobilista vittima di incidente stradale. Soprattutto perché la compagnia, aveva nei tempi previsti dalla normativa, richiesto integrazione dei dati mancanti e necessari alla valutazione della dinamica e dell’entità del danno.

Questa la motivazione degli Ermellini di Piazza Cavour:

Nel sistema del c.d. indennizzo diretto (art. 149 cod. ass.), l’azione proposta dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore è improponibile se non è stata preceduta dalla richiesta di risarcimento del danno di cui all’art. 148 cod. ass. Primo onere del danneggiato è, pertanto, quello di richiedere il risarcimento del danno subito al proprio assicuratore, mediane lettera raccomandata con avviso di ricevimento (artt. 148, comma 1, e 145 cod. ass.), allegando la denuncia del sinistro ex art. 143 cod. ass., ovvero una minuziosa descrizione delle modalità di verificazione dello stesso (art. 8, comma 2, d.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45). Dalla ricezione della richiesta l’assicuratore ha precisi termini, individuati dall’art. 145 cod. ass., per formulare l’offerta di risarcimento al danneggiato: a) 60 giorni nei casi di sinistri con danni alle sole cose, quando non vi sia stata la costatazione amichevole (ovvero 30 giorni, in presenza di denuncia di sinistro, sottoscritta da ambedue i conducenti); b) 90 giorni nel caso di sinistri con danni a persone. Nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia inviato una richiesta incompleta, l’assicuratore dispone di 30 giorni per richiedere le necessarie integrazioni, con la conseguenza che lo spatium deliberandi di cui si è detto, decorre nuovamente dalla ricezione dell’integrazione. La Corte Costituzionale con sentenza n. 0111 del 2012 ha affermato che l’onere di conformazione della previa richiesta risarcitoria ex art. 145 ai contenuti prescritti dall’art. 148 c.d.a. non menoma sul piano sostanziale e processuale, la tutela del danneggiato.”

Attenzione quindi al fai da te in caso di incidente stradale. Se la richiesta non rispetta i dettami normativi la compagnia assicurativa ha ben ragione di rifiutare il pagamento. E il caro vecchio adagio  “e io ti faccio causa” non è sempre azzeccato. La superbia senza la competenza a volte può costare caro!