• De iure condito

Quando la scala è occasione di caduta ma non la causa non c’è risarcimento

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cadere dalle scaleA ribadire il concetto di pensano gli ermellini del palazzaccio con la sentenza nr 12744/2016.

A ricorrere ai togati di Piazza Cavour è una giovane donna che si è procurata una distorsione alla caviglia cadendo sull’ultimo gradino di una scala di uno stabile, che portava ai sotterranei  dello stesso. I due giudizi di merito si concludevano con un rigetto della domanda ritenendo non provato il nesso causale, sotto il profilo dell’obiettiva situazione di pericolosità, tra la cosa in custodia e la caduta.

Dello stesso avviso gli ermellini che chiosano: “l’art. 2051 cod. civ., d’altronde, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale  tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. In particolare, questa Corte è costante nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia sia oggettivamente configurabile qualora la cosa in custodia sia di per sé idonea a sprigionare un’nergia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l’agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). (Cass. 13 marzo 2013, n. 6306; Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; Cassa. 09 dicembre 2009, n. 25772; Cass. 04 novembre 2003, n. 16527).”

Ed ancora

“L’art. 2051 non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di mostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità mediante, la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia., avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Sez. 3, Sentenza n. 858 del 17/01/2008, Rv. 601453)“