• De iure condito

Per il Comune nessun obbligo di custodia nei parcheggi di scambio, anche se a pagamento

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parcheggio incustodito
Se il cartello “parcheggio incustodito” è ben visibile dagli utenti, prima del pagamento e dell’ingresso nell’area di sosta, tanto è sufficiente per escludere l’obbligo di custodia del comune che gestisce (o affida in gestione) un’area di sosta a pagamento.  A stabilirlo gli ermellini di Piazza Cavour con la sentenza 14067/2103 che richiamano un precedente proprio del 2011, nr 14319.
 
Di seguito uno stralcio della citata sentenza:
 
L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, lettera e), del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso ‘parcheggio incustodito’ è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell’art. 1341, secondo cod. civ., non potendo presumersene la vessatorietà), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all’organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’ uopo predisposta.