• De iure condito

Obbligo di scegliere la carrozzeria convenzionata: è clausola vessatoria

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fermo tecnicoCi eravamo più volte occupati dell’argomento in passato con i seguenti articoli:

Le franchigia in RCA demolite dai giudici di merito 1

Le franchigie in RCA demolite dai giudici di merito 2

Le franchigie in RCA demolite dai giudici di merito 3

Arriva ora una conferma dal Tribunale di Milano, dello stesso tenore, ma che riguarda stavolta la garanzia per i danni da atto vandalico. Ad adire le vie legali il riparatore cessionario del credito vantato, nei confronti della propria compagnia, dal proprietario di un veicolo danneggiato da atto vandalico. La compagnia, liquida il danno con l’applicazione della “maggiore” franchigia, prevista dal contratto, in quanto il cliente non si era rivolto per le riparazioni del caso alla carrozzeria “amica”.

Puntuali e dirette le motivazioni del giudice meneghino che con la sentenza nr 8913 2016 sancisce ancora una volta la vessatorietà di tali clausole e la loro inopponibilità all’assicurato danneggiato: “non c’è dubbio infatti che l’invocata clausola limitativa del risarcimento, peraltro meramente “allegata” alla polizza di assicurazione de qua, né specificatamente sottoscritta né, tanto meno, negoziata deve, secondo il combinato, richiamato disposto degli artt. 34 C.d.C. e 1421 c.c., considerarsi tamquam non esset

La compagnia soccombente, nel caso di specie, è la Vittoria.