• La strada non è una pista

Multe con lo sconto

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Il Decreto del Fare ha introdotto una novità importante per quanto concerne le sanzioni amministrative per la violazione di alcune delle norme del Codice della Strada.
 
Il trasgressore, il proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido può pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30% quando il pagamento della sanzione è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale (se il quinto giorno è festivo, si può pagare il primo feriale utile).
 
La riduzione non è prevista per i casi di violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta; violazioni di natura penale; violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non è compresa la confisca, eventuale, prevista per la mancanza di assicurazione); violazioni per cui è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
 
Sul verbale sarà chiaramente indicato se il versamento in forma ridotta è ammesso e l’importo che dovrà essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Ovviamente chi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace non dovrà effettuare il pagamento della sanzione.
 
In generale, nel caso di pagamento oltre il termine di 5 giorni, o in misura inferiore a quella prevista, l’obbligazione non si considera estinta: la somma versata è trattenuta come acconto e, se non sarà effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la metà del massimo della sanzione edittale (più le spese di procedimento) e l’acconto versato.
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