• De iure condito

Litisconsorzio necessario anche in caso di azione diretta contro il proprio assicuratore

11 minuti

Una importante pronuncia la nr 21896 del 2017 della Corte di Cassazione, del 20 settembre scorso, che stabilisce il litisconsorzio necessario anche in caso di azione diretta nei confronti del proprio assicuratore ex art. 149 D.Lgs 209/2005. Sostengono gli ermellini di piazza Cavour, che l’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore (indennizzo diretto) non è diversa da quella regolata dall’art. 144 e che prevede tre caratteristiche essenziali: l’inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale e il litisconsorzio necessario.

Per la necessità del litisconsorzio necessario vi rimandiamo alla lettura integrale della pronuncia di seguito riportata, mentre poniamo l’accento sul fatto che neanche in caso di azione diretta nei confronti del proprio assicuratore questi può far valere le proprie eccezioni. Leggasi stop alle clausole come il risarcimento in forma specifica.

ORDINANZA sul ricorso 12981-2016

proposto da:

A.C. SOLUZIONI S.R.L. – C.F. e P.I. 01347860536, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato MAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE COMPANY ITD rappresentanza Generale per l’Italia – P.I. 01627980152, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA MARTELLI, che la rappresenta e difende;

– nonché contro FIORONI PIETRO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22917/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

  1. La A.C. Soluzioni s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Ostia, la Zurich Insurance Company LTD e Pietro Fioroni per ottenere in via principale la condanna della prima e in via subordinata la condanna del secondo al pagamento della somma di euro 828, pari al credito ad essa ceduto dal Fioroni, nonché al rimborso di tutti costi per attività stragiudiziale, oltre al risarcimento dei danni. A sostegno della domanda espose di aver noleggiato un’auto al Fioroni per il prezzo di euro 828 e che questi, rimasto vittima di un sinistro stradale riconducibile a colpa esclusiva dell’altro conducente, le aveva ceduto a titolo di pagamento il relativo credito fino alla concorrenza della somma indicata; ed aggiunse che il debitore ceduto non aveva pagato il dovuto. Precisò, inoltre, che, la responsabilità dell’incidente era da ricondurre in via esclusiva al conducente dell’auto che aveva urtato quella condotta dal Fioroni. Si costituì in giudizio la società di assicurazioni, rilevando di avere già risarcito il Fioroni e chiedendo il rigetto della domanda; mentre il Fioroni chiese che venisse accertato il suo diritto al risarcimento integrale di tutti i danni subiti e che la società Zuritel venisse anche condannata a versare alla società attrice la somma di euro 828. Il Giudice di pace rigettò la domanda proposta dalla società attrice nei confronti della società di assicurazione, accolse la domanda subordinata nei confronti del Fioroni e dichiarò improcedibile la domanda del Fioroni nei confronti della Zuritel.
  2. La pronuncia è stata appellata dalla società attrice e il Tribunale di Roma, con sentenza del 13 novembre 2015, ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, ha disposto il rinvio della causa al Giudice di pace ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto da ritenere litisconsorte necessario ed ha integralmente compensato le spese del grado. Ha osservato il Tribunale che la domanda della società attrice si fondava sull’atto di cessione del credito dalla stessa concluso con il Fioroni; pertanto, il diritto che la A.C. Soluzioni chiedeva di accertare nei confronti della Zuritel s.p.a., assicuratrice del Fioroni, era «una quota del medesimo diritto al risarcimento del danno spettante al Fioroni», il cui riconoscimento presupponeva l’accertamento che il sinistro fosse avvenuto «per fatto e colpa del conducente dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente stradale». E poiché nel giudizio di primo grado il responsabile del danno, cioè l’altro conducente, non era stato chiamato in causa, ne risultava che il contraddittorio non era integro.
  3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre la A.C. Soluzioni s.r.l. con atto affidato ad un solo motivo. Resiste la Zurich Insurance Company LTD con controricorso. Pietro Fioroni non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 145, comma 2, e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sostenendo che nella procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 cit. l’unico soggetto legittimato sarebbe la compagnia di assicurazione e non anche il responsabile civile del danno. 1.1. 11 motivo non è fondato. Osserva il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato, nella vigenza della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che nel giudizio promosso dal danneggiato con azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile deve essere chiamato in giudizio anche il responsabile del danno. Si tratta di un orientamento che trae il proprio sicuro fondamento nella previsione dell’art. 23 della legge cit., in base al quale nel giudizio promosso contro l’assicuratore, a norma dell’art. 18, primo comma, della legge stessa, deve essere chiamato anche il responsabile del danno. Nel sistema che prevede l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno era logico introdurre il litisconsorzio necessario del medesimo; tale previsione, che costituisce una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è dettata al fine di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo quale soggetto del rapporto assicurativo, in particolare ai fini dell’eventuale azione di rivalsa prevista dall’art. 18 della legge stessa (in tal senso v., tra le altre, le sentenze 25 Corte di Cassazione – copia non ufficiale 1998, n. 9592, 29 novembre 2005, n. 26041, 8 febbraio 2006, n. 2665, 14 dicembre 2010, n. 25238, e 10 giugno 2015, n. 12089).

1.2. Il ricorso odierno pone all’esame di questa Corte una questione diversa, sulla quale manca ancora un esplicito pronunciamento, consistente nello stabilire se nella particolare procedura di risarcimento diretto introdotta dall’art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 — che rappresenta, a tutti gli effetti, una novità rispetto al sistema previgente — continui a sussistere il litisconsorzio necessario del danneggiante; oppure se, come vorrebbe l’odierna società ricorrente, l’unico soggetto legittimato passivo sia l’assicuratore dello stesso danneggiato nei cui confronti quest’ultimo si rivolge. Non vi sono stati, come si diceva, pronunciamenti espliciti; tuttavia questa Corte ha già, in qualche modo, sfiorato l’argomento. Vanno richiamate, in proposito: le sentenze 2 dicembre 2014, n. 25421, e 22 novembre 2016, n. 23706, nelle quali si è detto che il litisconsorzio necessario ha portata generale, anche in relazione al giudizio promosso ai sensi dell’art. 149 cit., senza tuttavia illustrarne le ragioni; nonché le ordinanze 8 marzo 2017, n. 5805, e 11 aprile 2017, n. 9276, nelle quali il problema è stato solo marginalmente affrontato, anche perché in quei giudizi il danneggiante era stato comunque chiamato in causa. Nella citata sentenza n. 25421 del 2014, in particolare, si è detto che il litisconsorzio necessario «ha la funzione di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l’eventuale regresso dell’assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l’indennizzo».

1.3. Per rispondere al quesito sopra delineato, è necessario compiere qualche precisazione. Innanzitutto, è bene rammentare che, come questa Corte ha già affermato, l’azione diretta di cui all’art.149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire Passicuraione del danneggiato a quella del roonsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l’ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928). In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall’art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo. In sostanza, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti di cui all’art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entità). In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall’assicuratore del responsabile (v. anche la sentenza 10 agosto 2016, n. 16874). Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall’esistenza di tale rapporto e dalla relativa conoscenza” con la struttura dell’assicuratore. Occorre però tenere presente che il sistema previsto dal d.lgs. n. 209 del 2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente; ed infatti l’art. 144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ha l’obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo. L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall’art. 144 cit.; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell’art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; e la possibilità che l’art. 149, comma 6, cit. conferisce all’assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l’altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza. La legge dice che, quando tale intervento ha luogo, la richiesta di estromissione è possibile se l’impresa interveniente riconosca la responsabilità del proprio assistito. Ora, è palese che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un’ulteriore indiretta conferma dell’esistenza del litisconsorzio necessario. D’altra parte, l’azione diretta di cui all’art. 144 cit. presenta tre caratteristiche essenziali: l’inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale ed il litisconsorzio necessario. E poiché è pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto, non si comprende perché mai a quest’ultima azione debba negarsi l’applicabilità della terza caratteristica dell’azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario Giova rammentare, ad ulteriore rafforzamento dell’approdo interpretativo qui raggiunto, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 180 del 2009, ha posto in luce quali siano le effettive finalità della procedura di risarcimento in questione, rilevando che essa «non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato». La sentenza, tra l’altro, ha ricordato che il nuovo sistema non esclude le azioni già previste dall’ordinamento in favore del danneggiato e che l’assicuratore di quest’ultimo «non fa altro che liquidare il danno per conto dell’assicurazione del danneggiante». 1.4. In conclusione, quindi, appare al Collegio evidente che le stesse finalità individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata in ordine all’art. 23 della legge n. 990 del 1969 continuano a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto. È vero che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura; ma è altrettanto vero che ciò trova un evidente bilanciamento nella necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.). Da tanto consegue che il Tribunale ha deciso correttamente e che, avendo individuato un caso di litisconsorzio necessario, ha rimandato il processo in primo grado, così come imposto dall’art. 354 del codice di procedura civile.

  1. Il ricorso, pertanto, è rigettato, dovendosi enunciare il seguente principio di diritto: «In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile». In considerazione della particolarità della questione, non ancora regolata da precedenti pronunce di questa Corte, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione.