• De iure condito

Liquidazione equitativa solo se sussiste un danno risarcibile

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cassazione“la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone:

1) che sia concretamente accertata l’ontologica esistenza d’una danno risarcibile;

2) che l’impossibilità (o l’estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l’entità del danno. Invero il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s’inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell’art. 115 cod. proc. Civ., sì che non si estrinseca in un giudizio d’equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall’equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell’an debetatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava pertanto sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall’art. 2697 cod. civ., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l’apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell’iter della precisa determinazione della misura del danno stesso. “

Interessante pronuncia da parte della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, la numero 127/2016, che chiarisce che la valutazione equitativa di un danno può essere adoperata solo dopo aver accertato la sussistenza di un danno risarcibile e la speciale difficoltà a calcolarne l’esatto ammontare.

Il caso riguardava le doglianze di una casa di moda nei confronti di una modellista. I giudici di prime cure avevano sancito la nullità del contratto per inadempimento da parte della convenuta ma, respinto le richieste risarcitorie poiché l’attrice non avevo offerto ai giudicanti elementi neppure idonei alla nomina di un CTU.