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Le prove del sinistro nella circolazione stradale

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Più volte in passato abbiamo discusso sulla validità della constatazione amichevole e dell’opportunità dell’equo apprezzamento del giudice di quanto in essa contenuto (vedi https://www.emmegirisarcimenti.com/ancora-una-pronuncia-della-cassazione-sulla-validita-della-constatazione-amichevole-di-incidente/ ; https://www.emmegirisarcimenti.com/ancora-una-conferma-da-parte-della-cassazione-circa-lapprezzamento-del-giudice-del-contenuto-della-constatazione-amichevole-dincidente/ ; https://www.emmegirisarcimenti.com/la-dichiarazione-confessoria-del-danneggiante-sola-non-costituisce-prova/ ; https://www.emmegirisarcimenti.com/se-i-trasportati-non-sono-indicati-sulla-cai-non-sono-risarcibili/ )

Torniamo a farlo commentando una recente sentenza della Corte di Cassazione e, più precisamente, la nr 4010 del 20.02.2018. Gli ermellini di Piazza Cavour stabiliscono che la confessione resa nel modulo di constatazione amichevole di incidente debba essere sottoscritta dal proprietario del veicolo che si ritiene responsabile affinché possa essere opponibile all’assicuratore. La motivazione va ricercata nel fatto che il proprietario del mezzo è litis consorte necessario nell’eventuale procedimento giudiziale. Ovvero chi chiama in giudizio la compagnia assicurativa, per ottenere ragione dei propri diritti a seguito di un incidente stradale, deve chiamare obbligatoriamente anche il proprietario del mezzo ex art. 102 Cpc. La chiamata del conducente (diverso dal proprietario del mezzo, si intende) è invece facoltativa.

Cosi hanno detto i giudici delle leggi:

nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all’assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest’ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell’assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass. U. n. 10311/2006; Cass. 3 n. 8214 del 4/4/2013; Cass. 6-3 n. 3875 del 19/02/2014).>>; ad ogni modo, anche in presenza di modello CID sottoscritto dal proprietario, è <<fatto salvo il potere del giudice del merito, in materia di responsabilità di sinistro stradale, di valutare come preclusa la portata confessoria del cosiddetto CID nell’esistenza di un accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto in quel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio. L’incompatibilità logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro è, secondo questa Corte, un momento antecedente rispetto all’esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria (Cass. 3, n. 15881 del 25/06/2013)”

Cosa succede se a seguito dell’incidente stradale non si redige la constatazione in maniera amichevole ma si ricorre all’intervento delle autorità?

In questi casi dobbiamo ricordarci che, ai sensi deli articoli 2699 e 2700 del codice civile, il verbale redatto da pubblico ufficiale è pertanto un atto pubblico che fa piena prova sino a querela di falso. Ma questo con espresso riferimento alle dichiarazioni delle parti coinvolte e a tutti quei fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.  Tutto il resto scaturente da fatti appresi da terzi o in seguito ad accertamenti può essere classificato come materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice come le altre risultanze istruttorie raccolte e richieste dalle parti (sentenza 24 luglio 2009, n. 17355, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile).