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Lastra di ghiaccio: occhio alla prescrizione biennale

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ghiaccioNel dicembre del 2001 un automobilista milanese a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale, formatasi a causa dell’abbondante nevicata della sera precedente, perdeva il controllo del proprio mezzo e finiva per urtare un tram. Dopo essere sceso per constatare i danni, l’auto veniva tamponata da un autocarro che sopraggiungeva da tergo e che perdeva anch’esso il controllo a causa della medesima lastra.

Citava in giudizio il Comune di Milano ex art. 2051 e 2043 c.c. per vedersi negare il risarcimento in entrambi i gradi per lo spirare della prescrizione di cui all’art. 2947 II comma c.c.: ovvero i due anni relativi all’azionamento della domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla circolazione stradale.

Ricorreva così per Cassazione denunciando l’inapplicabilità dell’art. 2947 al caso di specie che non deriva direttamente dalla circolazione stradale. Ma gli ermellini del Palazzaccio, con la sentenza nr 5894 del 2016, confermavano la correttezza delle pronunce dei giudici di prime cure, sostenendo che:

per l’applicabilità della prescrizione breve, ai sensi del secondo comma dell’art. 2947 c.c. (nel caso di azione di risarcimento del danno determinato da sinistro stradale), non è necessario che si tratti di danni che siano derivati dalla circolazione dei veicoli, nel senso dello stretto rapporto di causa ed effetto, ma è sufficiente che vi sia un nesso di dipendenza per il quale l’evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima […] La indicata interpretazione trova fondamento e limite nella sua stessa ratio, generalmente ricollegata all’esigenza di procedere all’accertamento della dinamica di un incidente stradale, che può proficuamente avvenire solo se ed in quanto la relativa azione sia sollecitamente proposta  (onde si spiega perché essa non trova applicazione nel caso in cui il danno non solo non sia prodotto direttamente dalla circolazione stradale ma neanche determini un incidente tra veicoli)”.