• De iure condito

L’assicurazione copre i sinistri 15 giorni oltre la scadenza

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Le compagnie assicurative sono chiamate a risarcire i danni in caso di sinistro avvenuto nei 15 giorni seguenti la scadenza della copertura.

Lo conferma la Corte di Cassazione con la sentenza n.26104/2016, che accoglie in parte il ricorso di un imprenditore accusato di omicidio colposo e condannato al risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un operaio della propria impresa. Il sinistro era avvenuto 2 giorni dopo la scadenza della polizza assicurativa di responsabilità civile dell’imprenditore e l’assicurazione chiedeva l’inoperatività della polizza, forte anche del mancato rinnovo del premio, pagato oltre 6 mesi dopo la scadenza del contratto.

Secondo l’art.1901 c.c. “Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”. La copertura assicurativa è attiva quindi per un periodo di tolleranza di 15 giorni, condizione valida indipendentemente dalle sorti del contratto assicurativo successivo. I 15 giorni di tolleranza sono inoltre relativi al premio già pagato per la copertura in essere e non dipendono da una successivo rinnovo della polizza con la stessa compagnia assicurativa.

L’effetto retroattivo della risoluzione del contratto tra assicurato e assicurazione si produce così al termine del periodo di tolleranza. È chiara la sentenza della cassazione: “il mancato pagamento, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell’art 1901, secondo comma, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo”.

Qui trovate il testo della sentenza della Corte di Cassazione: sentenza 2610/2016