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L’ansia da lavavetri

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tarLa Cassazione a sezioni unite con la pronuncia 13568 del 02 luglio 2015 ha coniato una nuova declinazione di danno esistenziale quella generata dall’ansia da lavavetri e accattoni vari delle intersezioni semaforiche! E su questi presupposti rimette al TAR il compito di verificare se e quali danni possono derivare dall’incuria del comune nel non ostacolare la presenza di tali soggetti che arrecherebbero nocumento ai fruitori della pubblica strada. Chissà quale sarà la pronuncia del tribunale amministrativo. Per ora una sola cosa è certa, le spese sostenute dall’attore superano, e di molto, la somma richiesta a risarcimento in via equitativa.

Questi i fatti:

“Giuseppe Turco ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Udine il Comune di Udine, chiedendone la condanna al risarcimento del danno esistenziale, quantificato in via equitativa in euro 2.500, che ha assunto di aver patito quale “cittadino automobilista circolante e fruitore delle strade pubbliche”, per il disagio e l’ansia che gli sarebbero derivati dalla “pratica di pedoni ben vestiti e ben pasciuti, anche deambulanti con stampella/e, muniti di cartello, marsupio e berretto” che, all’altezza dell’impianto semaforico esistente all’incrocio tra viale Cadore e viale Leonardo da Vinci, da oltre un anno erano soliti chiedere denaro agli automobilisti. A tal fine, l’attore ha addebitato al convenuto, quale ente proprietario della strada, di non avere adottato, ai sensi dell’art. 14 del codice della strada (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade), misure idonee ad impedire o far cessare questi comportamenti “molesti”, oltre che “pericolosi per la circolazione“.

La richiesta dell’intrepido friulano di risarcimento ex art. 2051 viene respinta nel merito da tutti i giudici aditi e rimessa al parere di un tribunale amministrativo la cui giurisdizione si fonda dunque sull’art. 7 del codice del processo amministrativo: ove si sia in presenza dell’esercizio o, come nella specie, del mancato esercizio, di potestà pubblicistiche, la giurisdizione del giudice amministrativo si estende anche alle connesse domande risarcitorie, eventualmente proposte in via autonoma, pur se con esse si invochi la tutela di diritti fondamentali, come quello alla salute.