• De iure condito

La polizza RCA copre anche in caso di azione dolosa del conducente

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A sancirlo sono gli ermellini della Terza  Sezione Civile della Corte di Cassazione con la pronuncia nr 20786 depositata lo scorso 20 agosto.

Il caso è risalente al 26 agosto del 2000 quando il conducente di un autovettura eseguiva manovra di retromarcia per investire dolosamente la sua controparte, provocandogli gravissime lesioni. Veniva condannato per tentato omicidio in sede penale.

In sede civile, i giudici di prime cure condannavano la compagnia assicurativa in solido col conducente al risarcimento del gravissimo danno. Per la compagnia limitatamente al solo massimale di polizza allora vigente.

La sentenza venne riformata in appello e pertanto il danneggiato ricorreva per Cassazione, che accoglieva il ricorso con le seguenti motivazioni:

in tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all’art. 1917 c.c. – che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stra

dale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato – salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato – danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera ( Cass.19368/2017). Tale pronuncia, che ha condivisibilmente affermato il principio di assoluta specificità del sistema della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale rispetto alla generale disciplina prevista dagli artt. 2043 e segg. c.c , ha dato risposta positiva al quesito concernente l’operatività del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli autoveicoli nelle ipotesi in cui la circolazione del mezzo è avvenuta con modalità che lo hanno reso piuttosto simile ad un’arma che non, appunto, ad un mezzo di trasporto, confermando il doppio orientamento conforme dei precedenti gradi di merito. A seguito di un compiuto exursus della giurisprudenza interna e comunitaria – in particolare richiamando Cass. 4798/1999 che ebbe modo di chiarire che il Fondo di garanzia per le vittime della strada doveva rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso di danno derivante da fatto doloso, fornendo una prima apertura verso la preminente tutela del danneggiato – la Corte ha rimarcato il “particolare interesse pubblico della tutela sociale dei danni derivati dalla circolazione stradale” e della linea di tendenza del diritto europeo nel senso del riconoscimento del prevalente interesse del danneggiato ad essere ristorato nel danno subito, nonché, in particolare, la compatibilità dell’obbligo assicurativo a tutela del terzo danneggiato con la disposizione dell’art. 1917 cod. civ. che stabilisce, invece, l’esclusione dalla garanzia per i danni derivanti da fatti dolosi. In particolare, è stato dato risalto alla distinzione tra il rapporto tra assicuratore ed assicurato, “soggetto, sia pure con qualche riserva, alla disciplina privatistica del contratto”, ed il rapporto tra assicuratore e danneggiato, “che ha invece connotazioni pubblicistiche”. Per cui, nel sottolineare “l’allarme sociale suscitato dalla gravità e frequenza degli incidenti connessi con la circolazione dei veicoli”, venne rilevato che la legge tutela il danneggiato anche nell’ipotesi in cui un contratto di assicurazione non sia stato neppure stipulato (art. 19, primo comma, lettera b, della legge n. 990 del 1969).”

Proseguono così gli ermellini nella pronuncia in commento: “il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione e che per l’operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico ‘o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l’uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere.”

Giustizia è fatta!