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La compagnia che ritarda il risarcimento paga pegno

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punizioneEsemplare e ci auguriamo non isolata, condanna da parte del tribunale di Tivoli nei confronti di due compagnie assicurative che hanno ingiustificatamente negato il risarcimento ad un pedone investito da una automobile, costringendolo alla lite giudiziaria per vedere riconosciuti i propri diritti.

A seguito di questo atteggiamento dilatorio, che sfrutta il divario del potere economico tra le compagnie e i danneggiati, il dott. Alessio Liberati, giudice del Tribunale di Tivoli, nella sentenza 2428 del 2015, condanna le compagnie assicurative al risarcimento ex art. 96 cpc di una somma pari al quadruplo delle spese processuali per lite temeraria. Oltre a 213 mila euro per i pregiudizi patrimoniali e non subiti dal malcapitato pedone.

Cosi motiva il giudice:

“Devono essere inoltre condannate le compagnie assicuratrici al pagamento delle spese aggravate per lite temeraria, in quanto è evidente che hanno resistito in giudizio senza aver liquidato il danno che, stante le competenze della compagnia, certamente era ben nota alla parte. Nella rappresentazione dei fatti, inoltre, hanno enfatizzato elementi del tutto trascurabili o addirittura equivoci (è sufficiente pensare che la strada non era dotata di strisce pedonali, sicché non ha traversato “al di fuori di strisce pedonali” ma in “assenza delle stesse”). Infine, lo status di straniero senza fissa dimora (come inizialmente dichiarato al P.S.) è notoriamente elemento che gioca a sfavore della vittima, come certamente noto alle compagnie assicuratrici che difficilmente avrà accesso alla giustizia. Per tale ragione si stima equo condannare ogni compagnia assicuratrice a pagare una somma pari al quadruplo delle spese legali, in favore di parte attrice, ex art. 96 u.c. cpc. Del resto l’istituto delle spese aggravate è strumento finalizzato a disincentivare le cause defatigatorie e strumentali e deve essere parametrato alla capacità ed alla forza giuridica della parte ed alla posizione di vantaggio che la parte colposamente resistente vanta nei confronti dell’avente ragione. In proposito non può sottacersi l’esistenza di un enorme contenzioso (che rallenta ulteriormente la giustizia) che vede soccombenti le compagnie assicuratrici e che è generato – con tutta evidenza – da intenti defatigatori delle compagnie assicuratrici stesse, nel palese tentativo di indurre le parti ad accettare somme inferiori al dovuto in tempi brevi o, al contrario, dover sottostare ai lunghi tempi della giustizia e, non da ultimo, al rischio di errori processuali. La tolleranza di tali comportamenti si tradurrebbe, inevitabilmente, in un vantaggio economico che, in un ottica imprenditoriale, è destinato sempre e comunque ad alimentare il contenzioso, stante gli evidenti vantaggi che per l’impresa assicurativa ne derivano.”