• La strada non è una pista

In vigore nuove modifiche al Codice della Strada

4 minuti

codice della stradaOggi entrano in vigore le modifiche al Codice della Strada apportate dalla Legge nr. 115 del 29 luglio 2015 pubblicata in G.U. il 3 agosto 2015. Una Legge che ha recepito le normative europee in materia e ha modificato gli articoli 116, 118 bis e 170 dell’attuale Codice.

Una delle principali novità riguarda l’opportunità anche per i minori di età compresa tra i 16 e 18 anni di trasportare un passeggero a bordo di un ciclomotore o motociclo purché egli sia in possesso del regolare titolo abilitativo e purché il mezzo risulti omologato al trasporto di un’altra persona oltre al conducente.

All’uopo giova ricordare che l’eventuale illecito, essendo commesso da minori, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assoggetta a sanzione amministrativa il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nella patente verrà eliminato il richiamo alla residenza del titolare. Pertanto non potrà più essere utilizzata come documento di identità.

Per i titolari di patenti speciali è stato eliminato il limite di massa massima autorizzata di 750 kg, che era imposto per la conduzione di veicoli trainanti un rimorchio. Anche per essi il traino del rimorchio non leggero (oltre 750 kg) richiede il possesso della patente di categoria corrispondente.

Le ultime novità riguardano gli esami per il conseguimento della patente di categoria B: l’esaminatore dovrà essere in possesso di una patente analoga da almeno tre anni. Per le altre, l’esaminatore dovrà prima prendere parte a un percorso formativo. Infine, i gradi del campo visivo verso l’alto necessari per conseguire la patente passano da 25 a 30.

Questo il testo dell’articolo 11 della citata legge:

“Art. 11  Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione  n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE”

 Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le parole:  «di  25 gradi verso l’alto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  30  gradi verso l’alto»;
  2. b) all’allegato IV, paragrafo 2:

  1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»;

  2) dopo il punto 2.2 e’ inserito il seguente:

  «2-bis. Equivalenze

  2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015  effettuano,  in  conformita’ alla normativa vigente alla medesima data,  esami  di  guida  per  le patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal  punto  2.2,  previo  conseguimento  della   qualifica   iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita’.

  2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015  effettuano,  in  conformita’ alla normativa vigente alla medesima data,  esami  di  guida  per  le patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad  effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal  punto  2.2,  previo  conseguimento  della   qualifica   iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attivita’.

  2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015  effettuano,  in  conformita’ alla normativa vigente alla medesima data,  esami  di  guida  per  le patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e  DE  sono  autorizzati  ad effettuare esami di guida per le  suddette  categorie,  in  deroga  a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento  della  qualifica iniziale prescritta al punto 3  per  la  categoria  corrispondente  a quella per la quale svolgono la propria attivita’».

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 115:

      1) la lettera b) del comma 1 e’ sostituita dalla seguente:

        «b) anni sedici per guidare:

  1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;

  2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;

  3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;

  2) alla lettera c) del comma 1, il numero 1) e’ abrogato;

  3) il comma 4 e’ abrogato;

  1. b) all’articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole: «la  cui massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse;
  2. c) all’articolo 118-bis, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

  «1. Ai fini del rilascio di una patente di guida  o  di  una  delle abilitazioni  professionali  di   cui   all’articolo   116,   nonche’ dell’applicazione delle disposizioni di  cui  all’articolo  126,  per residenza si intende la residenza normale in Italia di  cittadini  di Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo»;

  1. d) all’articolo 170:

      1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

  «2. Sui ciclomotori e’ vietato il trasporto di altre persone  oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che  il  conducente  abbia eta’ superiore a sedici anni»;

      2) al comma  7,  le  parole:  «da  conducente  minorenne»  sono sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni».