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Franchigie e penali in RC Auto? L’ufficio del GDP di Bologna ricorda alle compagnie che la polizza RCA opera ex art. 1917 c.c.

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caiDue recenti ed interessanti pronunce, dello stesso indirizzo e tenore, da parte dell’Ufficio del Giudice di Pace di Bologna, rispettivamente la nr 1147/15 del 02.04.2015 a firma del Dott. Stefano Onofri, IV Sezione civile e la nr 390/15 del 5 febbraio 2015 a firma dell’Avv.to Giurato Rosaria della II Sezione Civile.

In entrambi i casi due carrozzieri, convenivano in giudizio la compagnia assicurativa UnipolSai per vedersi riconoscere, in qualità di cessionari del credito vantato da altrettanti proprietari di autovetture danneggiate a seguito di incidente stradale, il pagamento del danno residuo. La compagnia infatti formulava un offerta risarcitoria trattenendo il 10% dell’ammontare del danno, lamentando il mancato rispetto da parte dell’assicurato/danneggiato, dell’obbligo contrattualmente assunto, di portare il proprio veicolo danneggiato presso un riparatore convenzionato con la compagnia.

Fortunatamente i Giudici ricordano alla compagnia convenuta la pretesa risarcitoria in RC Auto origina dall’illecito civile che è fonte di responsabilità extracontrattuale aquiliana. Segnatamente si legge nelle motivazione della 390/2015:

Nella fattispecie la convenuta Unipol è mandataria ex art. 149 Cod. Ass. dell’assicurazione del civile responsabile Admiral e, pertanto, risarcisce il danno al posto della compagnia del responsabile civile e quindi come stabilito nell’ordinanza della Cassazione n. 5928/2012 l’azione diretta di cui al D.Lgs 209 del 2005 art. 149 non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, ce la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile….;

Il danneggiato deve essere integralmente risarcito non potendo eventuali clausole contrattuali essere ricondotte nell’alveo di operatività segnato dall’art. 149 Cod. Ass.