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Fermo tecnico: diabolico ed aberrante dietro front della Cassazione

22 minuti

La nostra Vettura di CortesiaIl dott. Rossetti, non smette mai di stupirci. Talvolta in un senso. Taluna in un altro. Ma, stavolta, è finito fuori strada – per tener fede al tema della circolazione stradale -, sconfessando e controvertendo anni di pronunce della stessa sezione sullo stesso argomento: il fermo tecnico.

Non più tardi di 4 mesi fa, su questo blog, titolavamo un post in questo modo: ” Il danno da fermo tecnico va sempre risarcito. Anche in assenza di prova specifica.” Questa era la massima: “il c.d. danno da fermo tecnico, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di un utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

Peraltro richiamandosi alle precedenti pronunzie: 22687/13; 23916/06; 12904/04; 17963/02.

Questo orientamento, ribadisce anche il Dott. Rossetti nella sua relazione, si fonda sull’assunto secondo cui il proprietario di un veicolo a motore, durante il tempo delle riparazioni, sopporta necessariamente una perdita economica pari:

(a) alla tassa di circolazione;

(b) al premio di assicurazione;

(c) al deprezzamento del veicolo.

Questo assunto viene demolito come segue:

7.4.4. E’ erronea, in primo luogo, l’affermazione secondo cui il danno causato dall’indisponibilità d’un veicolo sia in re ipsa: nel nostro ordinamento infatti non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell’interesse non sia derivato un concreto pregiudizio (ex multis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014, Rv. 633450; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014, Rv. 632941; Sez. 1, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013, Rv. 628570; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013, Rv. 627750).Il danno in senso giuridico, infatti, non può dirsi esistente sol perché sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno in senso giuridico. Quest’ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.

Il riconoscimento del fermo tecnico di fatto  non è un automatismo legato alla presenza di danni sul veicolo, quanto invece, come peraltro asserivano le pronunce della stessa sezione, da cui oggi Rossetti si discosta, ma è vincolato piuttosto alla dimostrazione della indisponibilità del mezzo perché fermo in officina per le riparazioni.

7.4.5. E’ erronea, in secondo luogo, l’affermazione secondo cui una volta dimostrato che il veicolo sia stato inutilizzabile per un certo numero di giorni, il danno può essere per ciò liquidato “in via equitativa” ex art. 1226 c.c.. Una simile affermazione costituisce anzi una falsa applicazione del precetto di cui all’art. 1226 c.c.. Tale norma, infatti, non può costituire un commodus discessus per l’attore che non provi l’esistenza del danno. La liquidazione equitativa è consentita quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare, mentre l’orientamento qui contestato ricorre all’art. 1226 c.c., per liquidare un danno che è addirittura incerto nella sua stessa esistenza.”

Come si diceva priva un veicolo forzatamente fermo è certamente fonte di costi, sostenuti invano dal suo proprietario, bollo, assicurazione e costi finanziari. Anzi, se volessimo, anche dimostrabili nel loro ammontare.

7.4.5. E’ erronea, in terzo luogo, l’affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari alla spesa sostenuta dal proprietario per la c.d. “tassa di circolazione”.La tassa di circolazione, già prevista dal D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, è stata trasformata in tassa sulla proprietà dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, (convertito nella L. 28 febbraio 1983, n. 53).La norma appena ricordata stabilisce che la tassa è dovuta per il solo fatto dell’iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, ed a prescindere dalla sua circolazione.Non è quindi corretto sostenere che la tassa sia stata “pagata invano” nel caso di sosta forzosa del veicolo, perché il fatto costitutivo dell’obbligazione tributaria è la proprietà del veicolo, non la sua circolazione.”

Almeno nella mia testa, la volontà di pagare la tassa di proprietà è subordinata all’utilizzo del veicolo, ovvero la sua circolazione. Non credo ci sia qualcuno (almeno non la maggioranza) disposta a sostenere tale costo, e non solo quello, per ammirare la vettura parcheggiata nel garage di casa.

“7.4.6. E’ erronea, in quarto luogo, l’affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari al premio assicurativo “inutilmente pagato”.Tale affermazione è doppiamente erronea.In primo luogo, è erronea perché il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione (ad es., nel caso di incendio o di danni causati a terzi durante il collaudo), e dunque il premio non è “inutilmente pagato”. In secondo luogo è erronea perché durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all’assicuratore la sospensione dell’efficacia della polizza, sicché, ove non si avvalga di questa semplice precauzione, il pagamento del premio non potrebbe costituire un danno risarcibile, perché dovuto a negligenza del danneggiato (art. 1227 c.c.).”

Occorre ricordare che la sospensione del contratto assicurativo per la responsabilità civile automobilistica produce i suoi effetti solo quando questa sia pari o superiore a tre mesi. Pertanto nessuna negligenza può essere addossata all’assicurato che non provvede in tal senso quando la riparazione del proprio veicolo richiede 10 giorni di fermo tecnico.

“7.4.7. E’ erronea, in quinto luogo, l’affermazione secondo cui il danno da fermo tecnico sarebbe in re ipsa a causa del “deprezzamento dei veicolo”.In primo luogo, infatti, il deprezzamento è causato dalla necessità della riparazione, non dalla durata di questa. In secondo luogo, il deprezzamento d’un veicolo non è una conseguenza necessaria del fermo tecnico, ma un danno eventuale e da accertare caso per caso. Così, ad esempio, la riparazione d’un veicolo obsoleto e malandato potrebbe addirittura fargli acquistare un valore superiore a quello che aveva prima del sinistro.”

E’ probabile che si sia fatta confusione tra il deprezzamento di un veicolo a causa dei danni subiti che probabilmente (dobbiamo considerare l’eccezione della svalutazione commerciale allorquando il veicolo abbia subito danni alla struttura portante) verranno emendati attraverso la riparazione, col naturale e inesorabile deprezzamento di un veicolo dovuto al naturale trascorrere del tempo. Anche durante la sosta forzata presso il riparatore per illecito del terzo.

Di seguito il testo integrale della sentenza. Da leggere con cautela.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE 

Sentenza 22 giugno – 14 ottobre 2015, n. 20620
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

 

sentenza
sul ricorso 17133/2012 proposto da:

L.R.B.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato PORRONE DOMENICO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA (già Riunione Adriatica di Sicurtà SPA), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.G.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10258/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il – 03/06/2011, R.G.N. 51199/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

  1. Il (OMISSIS) L.R.B.V. rimase vittima d’un sinistro stradale, che provocò solo danni a cose.

    Per ottenerne il risarcimento L.R.B.V. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Roma G.G.F. e la società assicuratrice Allianz.

    2. Il Giudice di pace di Roma con sentenza 4.9.2007 n. 40024 rigettò la domanda, ritenendo estinta l’obbligazione per avvenuto pagamento da parte dell’assicuratore del responsabile della somma di Euro 1.800, giudicata satisfattiva.

    3. La sentenza di primo grado venne appellata da L.R.B. V.. Il Tribunale di Roma, con sentenza 7.6.2011 n. 12022, rigettò il gravame e condannò l’appellante alle spese.

    4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da L. R.B.V., sulla base di otto motivi.

    Ha resistito con controricorso la sola Allianz.

Motivi della decisione

  1. Il primo motivo di ricorso.

    1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli artt. 112, 115, 116 e 167 c.p.c.); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

    Espone ai riguardo che il Tribunale, per potere stabilire se il pagamento spontaneo eseguito dall’assicuratore del responsabile fosse o meno satisfattivo, avrebbe dovuto dapprima liquidare il danno, e non l’aveva fatto.

    1.2. Il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui prospetta la violazione di legge e l’error in procedendo: stabilire, infatti, se un danno sia stato o meno risarcito è accertamento di fatto.

    Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo è manifestamente infondato: il Tribunale infatti ha esaminato la domanda attorea; ha ritenuto non provata la sussistenza di parte dei danni da questa reclamati; ha liquidato i danni ritenuti dimostrati in misura inferiore alla somma pagata dalla Allianz. Correttamente, dunque, ha ritenuto estinto il credito risarcitorio.

    2. Il secondo motivo di ricorso.

    2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli artt. 112, 115, 116 e 167 c.p.c.; art. 1988 c.c.); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

    Formula una censura così riassumibile: per dimostrare l’entità del danno al proprio veicolo, in primo grado aveva depositato un preventivo di riparazione.

    Questo preventivo conteneva l’indicazione analitica dei costi dei singoli pezzi di ricambio e della manodopera.

    La Allianz, costituendosi, aveva contestato che per riparare il veicolo dell’attrice fossero necessarie le ore di lavoro indicate nel preventivo, e che la riparazione avesse il costo orario ivi indicato.

    Pertanto, conclude la ricorrente, le “voci di preventivo” non espressamente contestate dovevano ritenersi provate.

    2.2. Il motivo è manifestamente infondato per due diverse ragioni.

    La prima è che l’onere di “prendere posizione” di cui all’art. 167 c.p.c., riguarda i fatti dedotti dall’attore, non quelli descritti nei documenti prodotti in corso di causa.

    L’onere di contestazione dei fatti materiali dedotti dall’attore, infatti, serve a delimitare il thema probandum: i fatti non contestati si danno per ammessi, quelli contestati debbono essere provati.

    Questo onere non è dunque concepibile rispetto alle prove ammesse o addirittura già raccolte. Sia perchè nessuna norma impone al convenuto di “prendere posizione” sulla veridicità delle prove offerte dalla controparte (come invece fa l’art. 167 c.p.c., per quanto concerne i fatti materiali dedotti nella citazione); sia perchè una prova “non contestata” resta liberamente valutabile dal giudice che può anche reputarla inattendibile (mentre un fatto non contestato, essendo al di fuori del thema probandum, non può essere ritenuto insussistente dal giudice).

    Nè va confuso l’onere di contestare i fatti, di cui all’art. 167 c.p.c., con l’onere di contestare l’autenticità d’un documento o la conformità all’originale della copia di esso.

    La mancata contestazione della provenienza d’un documento o della sua conformità all’originale, infatti, lascia impregiudicato il problema della sua attendibilità: chi nulla osserva su un documento prodotto da controparte non può poi contestarne l’autenticità, ma ben può contestare la veridicità di quanto vi si afferma.

    La seconda ragione è che una volta chiesto dall’attore il risarcimento del danno, e negato dal convenuto che il danno sia dell’entità pretesa dalla controparte, l’onere della contestazione è assolto, nè è esigibile dal convenuto l’onere di dire la sua su ogni riga di ogni documento prodotto dalla controparte.

    3. Il terzo motivo di ricorso.

    3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli artt. 2702, 2727 e 2729 c.c.; artt. 115, 116, 167 e 214 c.p.c.); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

    Espone al riguardo che il Tribunale, ai fini della liquidazione del danno al veicolo, avrebbe erroneamente escluso il valore probatorio dei preventivi di riparazione depositati dall’attrice.

    3.2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta l’error in procedendo: è arduo comprendere quale sta il vizio di procedura in una sentenza che dichiari di credere o non credere ad una prova documentale.

    Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è manifestamente inammissibile: stabilire se sia stata o meno raccolta la prova dell’esistenza d’un certo danno è una valutazione in facto, non in iure.

    Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo è inammissibile, i quanto pretende da questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Questi ha dato ampia motivazione delle ragioni per le quali il preventivo doveva ritenersi inattendibile (pp. 5 – 7), con motivazioni logiche e coerenti, e come tali insindacabili in questa sede.

    4. Il quarto motivo di ricorso.

    4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che. la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 1223 e 1226 c.c.); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

    Lamenta, al riguardo, che il Tribunale avrebbe errato nel non ricorrere alla liquidazione equitativa del danno.

    4.2. Il motivo è manifestamente inammissibile nella parte in cui lamenta la nullità processuale; è infondato nella parte in cui lamenta la violazione di legge, posto che il ricorso alla liquidazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c., non può sopperire alle manchevolezze istruttorie delle parti.

    5. Il quinto motivo di ricorso.

    5.1. Col quinto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli artt. 61, 115 e 116 c.p.c.); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

    Lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel non disporre una consulenza tecnica per la stima del danno.

    5.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, alla luce del consolidato principio secondo cui la consulenza tecnica non può essere utilizzata per sollevare le parti dall’onere della prova su esse ricadente.

    6. Il sesto motivo di ricorso.

    6.1. Col sesto motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

    Espone, al riguardo, che il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato di prendere in esame, ai fini della stima del danno, una fattura avente ad oggetto la spesa sostenuta per la riparazione del veicolo, ritualmente prodotta in giudizio.

    6.2. Il motivo è inammissibile, perchè lamenta un vizio che si sarebbe dovuto far valere con la revocazione.

    Questa corte infatti ha ripetuta mente affermato che il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nei ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, sempre che ne ricorrano le condizioni (ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 12904 del 01/06/2007, Rv. 600868).

    7. Il settimo motivo di ricorso.

    7.1. Col settimo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli artt. 1208, 1219 e 1220 c.c.; artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, art. 9); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

    Il motivo contiene due censure.

    Con la prima la ricorrente espone che il Tribunale, rilevato che mancava la prova del danno nella misura pretesa dall’attrice, ha ritenuto per ciò solo “assorbita” la questione relativa alla sussistenza ed all’ammontare del c.d. “danno fermo tecnico”.

    Questo pregiudizio, tuttavia, sussisteva e doveva essere risarcito per il solo fatto che il veicolo venne danneggiato (e quindi doveva essere riparato). Il danno da fermo tecnico infatti – prosegue la ricorrente – discende sia dalla necessità di lasciare il veicolo all’autoriparatore; sia dalla necessità di tenerlo a disposizione dell’assicuratore, perchè compia le proprie verifiche, per il periodo di otto giorni stabilito dal D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45, art. 9.

    Con la seconda censura la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente trascurato di liquidare il danno da mora (rivalutazione ed interessi) dovuti dal debitore.

    7.2. La prima censura è infondata, sebbene la motivazione della sentenza L impugnata debba essere, su questo punto, corretta.

    Il danno consistente nei costo sostenuto per riparare un autoveicolo è ovviamente ben diverso da quello patito per non avere potuto disporre del mezzo durate il tempo necessario per le riparazioni, ovvero durante il tempo in cui il veicolo fu tenuto a disposizione dell’assicuratore del responsabile, per le necessarie verifiche.

    Pertanto il rigetto del gravame sulla prima questione non assorbiva affatto la seconda, al contrario di quanto erroneamente ritenuto dal Tribunale. Tra costo delle riparazioni ed entità del danno da perduta disponibilità del veicolo non vi è infatti alcun nesso di implicazione necessaria.

    7.3. Cionondimeno, la decisione del Tribunale di rigetto del motivo di gravame concernente la stima del danno da “fermo tecnico” è corretta, in quanto il danno in esame non è in re ipsa e non può essere ritenuto sussistente per il solo fatto che un veicolo non abbia circolato perchè in riparazione.

    Ciò per le ragioni che seguono.

    7.4. Da oltre quarant’anni (dal 1972, per l’esattezza) nella giurisprudenza di questa Corte si registra un contrasto irrisolto sulla prova del c.d. danno da fermo tecnico: vale a dire del pregiudizio patito dal proprietario di un veicolo per non averne potuto disporre durante il tempo necessario alle riparazioni.

    7.4.1. Secondo un primo e più antico orientamento, il danno da fermo tecnico può essere liquidato “anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato dei veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato”.

    Questo orientamento si fonda sull’assunto secondo cui il proprietario di un veicolo a motore, durante il tempo delle riparazioni, sopporta necessariamente una perdita economica pari:

    (a) alla tassa di circolazione;

    (b) al premio di assicurazione;

    (c) al deprezzamento del veicolo.

    La sentenza “capostipite” in tal senso è rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 2109 del 23/06/1972, Rv. 359341; in seguito, nello stesso senso, si sono pronunciate Sez. 3, Sentenza n. 13215 del 26/6/2015, non massimata; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22687 del 04/10/2013, Rv.

    629051; Sez. 3, Sentenza n. 9626 del 19/04/2013, Rv. 626034; Sez. 3, Sentenza n. 6907 del 8.5.2012, non massimata; Sez. 3, Sentenza n. 23916 del 09/11/2006, Rv. 593159: Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 14/12/2002, Rv. 559270; Sez. 3, Sentenza n. 12908 del 13/07/2004, Rv.

    574496; Sez. 3, Sentenza n. 3234 del 03/04/1987, Rv. 452307; Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 28/08/1978, Rv. 393612; Sez. 3, Sentenza n. 1737 del 05/05/1975, Rv. 375375.

    7.4.2. Per un diverso e più recente orientamento, invece, il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell’incidente. Esso può essere risarcito soltanto al cospetto “di esplicita prova” non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l’utilità economica ce ritraeva dall’uso dei mezzo.

    Questo orientamento, inaugurato da Sez. 3, Sentenza n. 970 del 07/02/1996, Rv. 495753, è stato in seguito ribadito da Sez. 3, Sentenza n. 12820 del 19/11/1999, Rv. 531285 e da Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15089 del 17.7.2015, non massimata.

    7.4.3. Ritiene questa Corte che il primo di tali orientamenti non possa essere condiviso, perchè tutti e sei gli assunti su cui si fonda sono erronei.

    7.4.4. E’ erronea, in primo luogo, l’affermazione secondo cui il danno causato dall’indisponibilità d’un veicolo sia in re ipsa: nel nostro ordinamento infatti non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto o dell’interesse non sia derivato un concreto pregiudizio (ex multis, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 24474 del 18/11/2014, Rv. 633450; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014, Rv. 632941; Sez. 1, Sentenza n. 23194 del 11/10/2013, Rv. 628570; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013, Rv. 627750).

    Il danno in senso giuridico, infatti, non può dirsi esistente sol perchè sia stato vulnerato un diritto. La lesione del diritto è il presupposto del danno, non il danno in senso giuridico. Quest’ultimo vi sarà soltanto se dalla lesione del diritto sia altresì derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.

    7.4.5. E’ erronea, in secondo luogo, l’affermazione secondo cui una volta dimostrato che il veicolo sia stato inutilizzabile per un certo numero di giorni, il danno può essere per ciò liquidato “in via equitativa” ex art. 1226 c.c..

    Una simile affermazione costituisce anzi una falsa applicazione del precetto di cui all’art. 1226 c.c.. Tale norma, infatti, non può costituire un commodus discessus per l’attore che non provi l’esistenza del danno. La liquidazione equitativa è consentita quando il danno sia certo nella sua esistenza, ma indimostrabile nel suo ammontare, mentre l’orientamento qui contestato ricorre all’art. 1226 c.c., per liquidare un danno che è addirittura incerto nella sua stessa esistenza.

    7.4.5. E’ erronea, in terzo luogo, l’affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari alla spesa sostenuta dal proprietario per la c.d. “tassa di circolazione”.

    La tassa di circolazione, già prevista dal D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, è stata trasformata in tassa sulla proprietà dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, (convertito nella L. 28 febbraio 1983, n. 53).

    La norma appena ricordata stabilisce che la tassa è dovuta per il solo fatto dell’iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, ed a prescindere dalla sua circolazione.

    Non è quindi corretto sostenere che la tassa sia stata “pagata invano” nel caso di sosta forzosa del veicolo, perchè il fatto costitutivo dell’obbligazione tributaria è la proprietà del veicolo, non la sua circolazione.

    7.4.6. E’ erronea, in quarto luogo, l’affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari al premio assicurativo “inutilmente pagato”.

    Tale affermazione è doppiamente erronea.

    In primo luogo, è erronea perchè il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione (ad es., nel caso di incendio o di danni causati a terzi durante il collaudo), e dunque il premio non è “inutilmente pagato”.

    In secondo luogo è erronea perchè durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all’assicuratore la sospensione dell’efficacia della polizza, sicchè, ove non si avvalga di questa semplice precauzione, il pagamento del premio non potrebbe costituire un danno risarcibile, perchè dovuto a negligenza del danneggiato (art. 1227 c.c.).

    7.4.7. E’ erronea, in quinto luogo, l’affermazione secondo cui il danno da fermo tecnico sarebbe in re ipsa a causa del “deprezzamento dei veicolo”.

    In primo luogo, infatti, il deprezzamento è causato dalla necessità della riparazione, non dalla durata di questa.

    In secondo luogo, il deprezzamento d’un veicolo non è una conseguenza necessaria del fermo tecnico, ma un danno eventuale e da accertare caso per caso. Così, ad esempio, la riparazione d’un veicolo obsoleto e malandato potrebbe addirittura fargli acquistare un valore superiore a quello che aveva prima del sinistro.

    7.4.7. E’ inaccettabilmente erronea, infine, l’affermazione secondo cui l’indisponibilità del veicolo durante il tempo delle riparazioni costituirebbe un danno patrimoniale “a prescindere dall’uso a cui esso era destinato”.

    Non potere utilizzare un veicolo per svago o diporto non costituisce una perdita patrimoniale, ma un pregiudizio d’affezione: come tale non risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., mancando la lesione d’un interesse della persona costituzionalmente garantito.

    7.5. Deve pertanto concludersi nel senso che:

    (a) l’indisponibilità d’un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato;

    (b) la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo.

    7.7. La sentenza impugnata, pertanto, in mancanza non solo della prova, ma sinanche della allegazione di questo tipo di pregiudizi da parte dell’attrice, correttamente ha rigettato la relativa domanda.

    7.8. Inammissibile, invece, è la seconda censura del settimo motivo di ricorso, con la quale la ricorrente lamenta l’ingiustificata omessa liquidazione del danno da mora.

    Risulta infatti dai ricorso che il sinistro avvenne ad ottobre del 2005, ed il giudizio di primo grado iniziò nel 2006. Tenuto conto che la ricorrente non ha allegato quando la Allianz effettuò il proprio pagamento, e che la mora decorre dalla scadenza dello spatium deliberandi di cui all’art. 145 cod. ass., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè non autosufficiente, in quanto la mancanza delle indicazioni testè indicate non consente di apprezzare se sussista effettivamente nel caso di specie un danno da ritardato adempimento, e di conseguenza un interesse all’impugnazione.

    8. L’ottavo motivo di ricorso.

    8.1. Con l’ultimo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli artt. 91, 92, 112 e 113 c.p.c.); sia da una nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

    Lamenta, al riguardo, che il Tribunale avrebbe omesso d’esaminare il motivo d’appello concernente la compensazione delle spese disposta dal Giudice di pace.

    8.2. Il motivo è due volte inammissibile:

    (-) sia perchè la pronuncia sul motivo d’appello concernente le spese liquidate dal Giudice di Pace vi è stata (cfr. la sentenza d’appello, p. 7, ultimo capoverso);

    (-) sia perchè la compensazione delle spese è una scelta riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.

    9. Le spese.

    Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1.

P.Q.M.


la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

-) rigetta il ricorso;

-) condanna L.R.B.V. alla rifusione in favore di Allianz s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2015.