• De iure condito

Danno antieconomico: Prato si al risarcimento in forma specifica per il GdP di Ascoli no.

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rottamazione
Qualche giorno fa avevamo pubblicato una interessante e singolare sentenza di un giudice di pace di Prato, che sanciva la liquidazione dell’intero costo di ripristino di una autovettura incidentata, allorché questo superasse il suo valore commerciale. Egli faceva appello al proprio potere discrezionale sancito dall’articolo 2058 del codice civile e dalle capacità di spesa di una compagnia di assicurazione.
 
Di tutt’altro avviso invece il collega di Ascoli Piceno che con sentenza nr 39 del 22 gennaio u.s., si rifà ad una massima della Corte di Cassazione (sentenza 8062/2001) che osserva che la funzione tipica del risarcimento del danno è quella di porre il patrimonio del danneggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse prodotto, per cui qualora la riparazione del pregiudizio subito vada oltre la ricostituzione della situazione anteriore e produca un vantaggio economico al danneggiato, il giudice deve tenerne conto riducendo la misura del risarcimento“.
 
Oltre al valore commerciale, precisa il giudice, andrà ristorato anche il costo sostenuto per la rottamazione del veicolo danneggiato e quello per la nuova immatricolazione (o passaggio di proprietà) della nuova autovettura, oltre, ovviamente, interessi e rivalutazione monetaria.