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Ciclista ubriaco? E’ guida in stato di ebrezza

4 minuti

Lo dicevamo già nel nostro Magazine del settembre 2015 che per il ciclista ubriaco scattano le stesse sanzioni anche penali per la guida in stato di ebrezza, alla luce del fatto che il velocipede è classificato dal Codice della Strada come veicolo e che lo stesso inferisce sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.

Allora come oggi commentavamo una sentenza della IV Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione. La più attuale è la 6119/2018, dove il ciclista ricorrente ebro (e colpevole di aver causato un incidente stradale), già condannato dai giudici di merito, sosteneva che il consenso al prelievo ematico non poteva essere richiesto dal medico ma solo dall’autorità giudiziaria da cui proviene la domanda di eseguire l’accertamento.

I giudici delle leggi non accolgono il ricorso che viene ritenuto manifestatamente infondato, giacché il prelievo ematico effettuato dai sanitari ai fini della verifica del tasso alcolemico è utilizzabile anche in assenza di un consenso verbalmente espresso dall’interessato, purché quest’ultimo non abbia opposto un esplicito rifiuto.

 

Di seguito il testo integrale della sentenza:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

      nato il     

avverso la sentenza del 13/04/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO

Il P.G. DI NARDO MARILIA conclude per l’inammissibilità.

Udito il difensore

Penale Sent. Sez. 4 Num. 6119 Anno 2018

 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. ricorre per cassazione avverso la sentenza

in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di

condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all’art. 186 cod.

strada.

  1. Il ricorrente deduce violazione di legge, poiché il consenso al prelievo

ematico non può essere richiesto dal medico ma soltanto dalla polizia

giudiziaria, da cui proviene la domanda di eseguire l’accertamento, non

trattandosi di un atto terapeutico. Così come è compito della polizia

giudiziaria redigere verbale dell’atto, in mancanza del quale l’accertamento è

invalido.

  1. Il ricorso è manifestamente infondato. Risulta, infatti, dalla sentenza

impugnata che l’imputato aveva causato un incidente, procedendo a zig-zag

e toccando con il manubrio del velocipede sul quale viaggia’ va, unitamente

ad un’altra persona, lo specchietto retrovisore di un’auto che aveva

affiancato, così cagionando la caduta a terra del veicolo. Orbene, in relazione

al caso di sinistro stradale, si è condivisibilnnente ritenuto, in giurisprudenza,

che il prelievo ematico effettuato dai sanitari, su richiesta della polizia

giudiziaria, ai fini della verifica del tasso alcolemico, sia utilizzabile anche in

assenza di un consenso verbalmente espresso dall’interessato, purché

quest’ultimo non abbia opposto un esplicito rifiuto (Cass., Sez. 4, n. 6755

del 6-11-2012, Rv. 254931; Cass., Sez. 4, n. 6786 del 23-1-2014). Ipotesi

quest’ultima integrante estremi di reato e certamente esulante dal caso in

disamina, atteso che risulta del tutto estranea alla regiudicanda la

contravvenzione di cui all’art. 187, comma 7, cod. strada.

  1. Dalle considerazioni appena formulate si evince anche la manifesta

infondatezza dell’assunto secondo il quale il consenso al prelievo ematico

debba necessariamente essere richiesto all’interessato dalla polizia

giudiziaria e non possa essere richiesto dal medico, che è il soggetto

incaricato di effettuare il prelievo. Abbiamo infatti appena visto come nessun

consenso debba essere richiesto né dalla polizia giudiziaria né dal medico, il

quale può senz’altro procedere al prelievo, a meno che non si trovi di fronte

a un rifiuto da parte dell’interessato. Né è dato comprendere sotto quale

profilo la mancanza di un verbale redatto dalla polizia giudiziaria possa

inficiare la validità dell’atto, atteso che l’effettuazione del prelievo è

1

Corte di Cassazione – copia non ufficiale

dimostrata dalla relativa certificazione sanitaria, al pari delle risultanze delle

conseguenti analisi. Così come l’eventuale rifiuto risulterà dalla relativa

attestazione del sanitario operante, che è un pubblico ufficiale, titolare di

poteri certificativi, ex art. 357 cod. pen.

  1. La manifesta infondatezza del ricorso ne determina l’inammissibilità, con

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e

della somma di euro duemila, determinata secondo equità, in favore della

Cassa delle ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle

ammende.

Così deciso in Roma, il 25-10-2017.