• De iure condito

Cambia il vento, cambia il tempo, sento l’inverno alle mie spalle

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ctuCambia il vento, cambia il tempo, sento l’inverno alle mie spalle è il testo di una canzone di Angelo Branduardi che vorremmo identificasse quest’ultime due settimane di letteratura giurisprudenziale nel mondo del risarcimento del danno derivante da circolazione stradale.

Certo siamo in attesa del DDL Concorrenza, DDL Gelli e valutazione proposta Bonafede ma  ci auguriamo davvero che l’inverno per i danneggiati sia alle spalle e che la primavera torni a rasserenare gli animi.

Tre sentenze, due di legittimità e una di merito che sembrano tutelare davvero la parte debole, i danneggiati, nei confronti dei poteri forti, le compagnie assicurative.

Il “web giuridico” ne ha già dato ampio risalto ma vogliamo contribuire anche noi, nel nostro piccolo alla divulgazione di queste sentenze.

 

Corte di Cassazione Sentenza n. 18773/2016 del 26.09.2016

 “Il…comma 3-quater dell’art. 32, così come il precedente comma 3-ter, sono da leggere in correlazione alla necessità (da sempre viva in siffatto specifico ambito risarcitorio), predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. (che, a tal riguardo, hanno recepito quanto già presente nel “diritto vivente”), che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme (senza differenze sostanziali tra loro) i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico-strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), siccome conducenti ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni, che i relativi postumi (se esistenti).”

 

Corte di Cassazione Sentenza n. 16874/2016 del 10.08.2016

In questa sentenza il cui estensore è il Dott. Marco Rossetti, gli ermellini di Piazza Cavour dichiarano che “le indicazioni contenute nell’Allegato “A” al d.p.r. 254/06  non sono vincolanti per il giudice. Quelle indicazioni, infatti, rilevano unicamente in sede stragiudiziale, ed allo scopo di consentire all’assicuratore della vittima di rivolgerle l’offerta o le altre dichiarazioni di cui all’art. 8 del d.p.r. 254/069.

Tanto si desume:

  • Dalla lettera della norma (art. 12 del regolamento), la quale non stabilisce affatto che la responsabilità civile scaturente da un sinistro stradale vada accertata sempre e comunque coi criteri di cui all’Allegato “A”, ma si limita a stabilire che quei criteri siano utilizzati dalla sola impresa gestionaria per “adottare le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato”;
  • Dalla circostanza che l’art. 12 d.p.r. 254/06, in quanto norma di fonte regolamentare e quindi di rango secondario, non potrebbe derogare agli artt. 1227 e 2043 c.c., norme di rango primario, come invece accadrebbe se ritenesse l’Allegato “A” vincolante anche per il giudice;
  • Dalla ratio dell’istituto del risarcimento diretto, che è quella di rendere agevole la procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, ma non quella di limitare il principio di libero convincimento del giudice.

Giudice di Pace di Milano sentenza n. 6179/2016 del 14.06.2016

In questa sentenza il Giudice meneghino utilizza per il calcolo di un solo punto percentuale di invalidità permanente (derivante dalla circolazione stradale) riconosciuta dal CTU all’attore le tabelle del tribunale in luogo di quelle previste dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni con le seguenti motivazioni:

RITENUTO, atteso la riconosciuta “vocazione nazionale” delle c.d. Tabelle Milanesi (Cass. Civ., III, 19 dicembre 2013 n. 5243), di dover procedere a liquidazione del danno alla persona facendo integrale applicazione delle c.d. Tabelle Milanesi 8anno 2014) non già in funzione sostitutiva di quanto previsto dalla L. n. 57/2001 e dal vigente D.M. (Min. Sviluppo Economico) 25 giugno 2015, ma a meri fini correttivi e/o integrativi, ovvero all’esclusivo fine di addivenire a quell’integrale ristoro del danno secondo criteri oggettivi propugnato dalla stessa Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Un., n 26972/08; Cass. Civ., III, 19 dicembre 2014 n. 5243);”