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  • La sicurezza dei nostri figli non è un gioco

Bonus & Malus: il futuro dei nostri figli non è un gioco.

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Barabatosta 2Ecco il secondo episodio della famiglia Barbatosta, pubblicato su “il Camposampierese” di Novembre. In questo episodio la mamma Violetta, riprende papà Luciano che dopo aver “stracaricato” la vettura dice di essere pronti per partire ma, il piccolo Pietro non è assicurato sul suo seggiolino e corre gravissimi pericoli.

Così papà Luciano coglie la palla al balzo e scaraventa fuori dall’auto la vecchia poltrona della nonna Elvira che colpisce e rompe anche il vaso di fiori.

Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall’art. 172 del Codice della Strada. L’articolo prevede che i passeggeri di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 m siano agganciati a un sistema di ritenuta omologato, adatto al loro peso e alla loro statura. La normativa europea individua in tal senso 5 gruppi di dispositivi:

  • Gruppo 0 (navicella): per bambini da 0 a 10 kg (da 0 a 9 mesi circa) Lettini che permettono al neonato di viaggiare sdraiato;
  • Gruppo 0 + (ovetto): per bambini da 0 a 13 kg (da 0 a 15 mesi circa) Lettini analoghi ai precedenti con una maggior protezione alla testa e alle gambe;
  • Gruppo 1: per bambini da 9 a 18 kg (da 9 mesi fino 4-5 anni circa) Dispositivi che devono essere fissati all’auto attraverso la cintura di sicurezza. La cintura va fatta passare all’interno della struttura del seggiolino e deve essere ben tesa in maniera da impedire qualsiasi spostamento;
  • Gruppo 2: per bambini da 15 a 25 kg (da 4 a 6 anni circa) Cuscini dotati di braccioli e talvolta di un piccolo schienale. Servono a sollevare il bambino in maniera da poter usare, con l’aggiunta di un dispositivo di aggancio, le cinture di sicurezza dell’auto che in questo modo passano nei punti corretti (sopra il bacino e sopra la spalla, invece che sopra il petto e il collo);
  • Gruppo 3: per bambini da 22 a 36 kg (da 6 fino 12 anni circa) Anche in questo caso si tratta di un seggiolino di rialzo, senza braccioli, che serve per aumentare l’altezza del bambino, affinché si possano usare le cinture di sicurezza.

 

L’obbligo di utilizzare questi sistemi cessa quando il bambino compie i 12 anni o quando supera il metro e mezzo di altezza (anche se minore di 12 anni), perché da quel momento può usare le cinture di sicurezza normali. Se il bambino compie i 12 anni ma risulta di altezza inferiore al metro e mezzo, pur non essendo più obbligatorio, è consigliabile continuare ad utilizzare il seggiolino di rialzo.

La norma è chiara ma, non è della sanzione che si rischia che bisogna preoccuparsi ma dell’incolumità dei nostri piccoli. Il dato severo, preoccupante, allarmante infatti ci ricorda che solo 4 bambini su 10 viaggiano regolarmente assicurati al giusto seggiolino. Inoltre in caso di brevi tragitti solo 2 bambini su 10 viaggiano con le cinture allacciate

L’insidia stradale è dietro l’angolo e le conseguenze possono essere nefaste anche per i conducenti più accorti!! Dobbiamo ricordarci che l’incolumità dei nostri piccoli, del nostro futuro, supera anche la presunzione delle nostre abilità al volante anche quando il tragitto è breve o brevissimo!

 

Mamma Violetta ha ragione. Il piccolo Pietro deve essere assicurato al seggiolino!