• De iure condito
  • Bonus & Malus

Atti osceni in luogo pubblico: si rischia solo la multa

4 minuti

attiosceniL’art 2 del D.Lgs 15.01.2016 nr 8 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr 17 del 22.01.2016), ha depenalizzato il reato di cui all’art. 527 codice penale, relativo al compimento di atti osceni in luogo pubblico, per cui ora è prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 30.000,00.

A ribadire il concetto ci pensano gli ermellini del palazzaccio che con la sentenza nr 41731 del 5 ottobre 2016, della III Sezione Penale, ribaltano la pronuncia della Corte di Appello di Bologna che confermava la pena di mesi tre di reclusione a due amanti che ponevano in essere atti sessuali lungo la pubblica via in area illuminata.

Dieci i motivi di doglianza espressi dai ricorrenti alla Suprema Corte che, nonostante i reati contestati risalgono al 19 marzo 2007, non possono che applicare le sopravvenute norme. Pertanto la sentenza è annullata senza rinvio e prescritta la violazione per cui era prevista la sanzione pecuniaria.

Di seguito il testo integrale della sentenza:

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 luglio – 5 ottobre 2016, n. 41731

Presidente Amoresano – Relatore Liberati

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 maggio 2014 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 28 giugno 2010, con cui A. F. e S.M. erano stati condannati alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui all’art. 527 cod. pen., per aver compiuto atti osceni in luogo pubblico, consistiti in atti sessuali posti in essere lungo la pubblica via in area illuminata. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso congiuntamente entrambi gli imputati, affidati a dieci motivi. 2.1. Con il primo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 157 cod. pen. e vizio di motivazione, per l’omesso rilievo della prescrizione del reato, commesso il 19 marzo 2007, erroneamente non rilevata dalla Corte d’appello di Bologna. 2.2. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 415 bis cod. proc. pen. e ulteriore vizio di motivazione, per la mancata notificazione degli atti del giudizio all’imputato F. presso la sua residenza, con la conseguente nullità della sentenza impugnata. 2.3. Con il terzo motivo hanno prospettato violazione dell’art. 587 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, per l’erroneità del rilievo della inammissibilità dell’appello incidentale proposto dal F., interessato all’esito dell’appello principale proposto dalla coimputata M. ed alla concessione della sospensione condizionale della pena. 2.4. Con il quarto motivo hanno denunciato violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. e vizio della motivazione, per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena al F., che si trovava nelle condizioni soggettive per beneficiarne. 2.5. Con il quinto motivo hanno prospettato violazione dell’art. 192 cod. proc. e vizio della motivazione, per l’erronea affermazione da parte della Corte d’appello a proposito della visibilità dalla via pubblica degli imputati nel compimento degli atti sessuali. 2.6. Con il sesto, il settimo e l’ottavo motivo hanno denunciato violazione dell’art. 527 cod. pen. e vizio della motivazione, lamentando l’erroneità della considerazione ex post della loro condotta da parte dei giudici di merito anziché ex ante, della sussistenza dell’elemento psicologico dei reato loro addebitato e della natura pubblica del luogo nel quale erano stati sorpresi. 2.7. Con il nono ed il decimo motivo ha denunciato violazione degli artt. 163 e 527 cod. pen. e vizio di motivazione, per la disparità del trattamento sanzionatorio, l’eccessività della pena ed il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena al F..

Considerato in diritto

1.La sentenza in esame deve essere annullata senza rinvio a seguito della sopravvenuta depenalizzazione del reato di cui all’art. 527 cod. pen., ad opera dell’art. 2 d.lgs. 15/1/2016 n. 8 (pubblicato nella G.U. n. 17 del 22/1/2016), che ha previsto espressamente la configurazione come illecito amministrativo, punito con la sanzione pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000, del reato di cui all’art. 527, primo comma, cod. pen., contestato ai ricorrenti.

Non occorre trasmettere gli atti alla autorità amministrativa competente, risultando prescritta la violazione, commessa il 19 marzo 2007, atteso che l’obbligo di trasmissione di cui all’art. 9 del d.lgs. 8/2016 citato è espressamente escluso dal primo comma di tale disposizione nell’ipotesi di estinzione del reato per prescrizione o per altra causa.

P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.