• De iure condito

Anche il credito per il danno non patrimoniale può essere ceduto

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cessione del credito
Tuonano così gli ermellini di piazza Cavour in un momento in cui l’Ania spinge per vietare pure la cessione del credito del danno materiale al riparatore. Con la Sentenza nr 52 del 3 ottobre 2013 La Corte di Cassazione dichiara cedibile il credito derivante da risarcimento del danno non patrimoniale in caso di sinistro stradale.
«Deve negarsi che il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale sia strettamente personale (…); l’obbligazione risarcitoria è autonoma rispetto al titolo da cui essa scaturisce, perché altro è la natura strettamente personale dell’interesse leso (salute) e altro è il diritto (o anche la mera ragione) di credito al relativo ristoro (…); il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di lesioni personali, con la relativa quantificazione dell’ammontare, determina la trasformazione del diritto personale alla integrità fisica, in un diritto patrimoniale sulla somma […] »
Queta la massima della sentenza. Per meglio comprendere le motivazioni è bene ricordare la novella dell’art 1260 del c.c. che recita:
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge .
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.
Per diritti strettamente personali si intendono quelli volti al soddisfacimento di un interesse immediato fisico o morale alla persona in relazione ai quali l’incedibilità può essere eccezionalmente prevista anche al fine di tutelare l’interesse del debitore a non essere tenuto a soddisfare pretese di un soggetto diverso da quello accettato come creditore.
Ad esempio il credito alimentare è un esempio tipico di diritto strettamente personale.
Bisogna inoltre ricordare in ultimo che, l’obbligazione risarcitoria, è autonoma rispetto al titolo da cui essa scaturisce e pertanto mentre la natura dell’interesse leso (salute) è strettamente personale non lo è il diritto di credito al relativo ristoro che determina la trasformazione del diritto personale alla integrità fisica in un diritto patrimoniale sulla somma.
Un nuovo orientamento di legittimità che potrebbe incidere in maniera significativa e delicata in ambito di risarcimento danni derivanti da circolazione stradale.