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In ambito di RCA la condotta dolosa non può essere eccepita al danneggiato

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Il caso di specie tratta di un investimento “volontario” di un pedone da parte del conducente di un autoveicolo che con la propria vettura gli ha schiacciato le gambe contro il muro di un edificio a ridosso di un marciapiede. La compagnia di assicurazione, dopo aver negato il risarcimento nella fase stragiudiziale, sostenendo l’inoperatività della polizza stante la condotta dolosa del proprio assicurato, veniva condannata al risarcimento dei danni sia dai giudici di prime cure che successivamente dalla Corte d’Appello di Ancona.

Decide pertanto di ricorrere per Cassazione. Gli ermellini di Piazza Cavour con la pronuncia n 19368 del 03 agosto 2017, da parte della III Sezione Civile, rigettano il ricorso con le seguenti motivazioni:

l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile degli autoveicoli non ha soltanto la funzione di garantire i proprietari degli stessi dai rischi connessi con la circolazione, ma ha anche quella, almeno altrettanto significativa, di proteggere le potenziali vittime dei sinistri stradali. Tale obiettivo è quanto mai evidente in un caso come quello in esame, nel quale la vittima si è trovata a subire le conseguenze di un comportamento che, benché folle, pure si collega con l’uso dell’automobile; ne’ va trascurato che alcuni recenti tragici fatti di cronaca hanno reso ancora più pressante l’esigenza di protezione dei singoli che si trovino, del tutto incolpevolmente, vittime di assurde violenze consumate proprio con i mezzi di trasporto, utilizzati come micidiali strumenti di morte.”

Ed ancora: “’ evidente, infatti, la differenza tra il fatto doloso del terzo – che, come questa Corte ha affermato, è di per sé idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la circolazione e l’evento dannoso – ed il comportamento doloso dell’assicurato che ha utilizzato il mezzo di trasporto come un’arma impropria, senza tuttavia recidere l’indicato nesso di causalità.

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